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Ravvedimento parziale o frazionato: ecco quando è possibile

martedì 21 novembre 2017, di Francesco Oliva

L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 può essere utilizzato anche in modo frazionato o parziale.

In altre parole, i contribuenti possono usufruire dei benefici dell’istituto in parola nei casi in cui ravvedano in modo frazionato la violazione commessa, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, nei termini normativamente previsti.

Il ravvedimento frazionato o parziale è possibile quanto vengono rispettate determinate condizioni; su questo tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 67/E del 2011. I dubbi da cui scaturisce questo provvedimento nascono dalla circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 nel passaggio in cui viene chiarito che le violazioni riguardanti l’omesso o il carente versamento delle imposte dovute “sono regolarizzabili con il pagamento, entro il 31 luglio 1998 e senza possibilità di rateazione, dell’imposta non versata alle previste scadenze, dei relativi interessi legali e della sanzione pari al 5 per cento dell’imposta oggetto di regolarizzazione”. Nell’interpretazione letterale del citato provvedimento di prassi si è dubitato che il contribuente potesse godere della riduzione di sanzione anche nell’ipotesi in cui eseguisse, entro il termine per la presentazione della dichiarazione – seppur in modo frazionato – tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento (versamento di imposta, o parte di essa, con relativi interessi e sanzioni calcolati in misura congrua).

Dubbi che sono stati chiariti proprio grazie all’intervento citato dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento frazionato o parziale: distinzione tra rateazione delle somme da ravvedimento e ravvedimento parziale

Secondo l’Agenzia delle Entrate il punto di partenza corretto per questa analisi è la distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”.

Non è ammessa la rateazione delle somme da ravvedimento
Partiamo dal primo punto. Deve, infatti, escludersi che possa applicarsi all’istituto del ravvedimento operoso la rateazione, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo ove normativamente prevista, ed in presenza di presupposti e secondo regole puntualmente disciplinate. In particolare, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta “prima rata” di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e che il contribuente possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle “rate” successive siano effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti.

Il ravvedimento parziale è ammesso. A tal fine è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Quando è ammesso il ravvedimento parziale o frazionato?
Il limite all’effettuazione del ravvedimento parziale è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento medesimo; in tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Ravvedimento parziale o frazionato, ecco l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 67/E del 2011:

Ravvedimento parziale o frazionato: risoluzione Agenzia delle Entrate numero 67/E del 23 giugno 2011
Risoluzione numero 67/E del 23 giugno 2011 con cui l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di ravvedimento operoso parziale e/o frazionato

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