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Permessi studio per insegnanti, domande entro il 15 novembre: come e chi può farne richiesta
martedì 24 ottobre 2017, di
Permessi studio 2018: per gli insegnanti (ma anche per educatori e personale ATA) sta per scadere il termine entro il quale fare la richiesta. C’è tempo fino al 15 novembre 2017 e di seguito trovate tutte le informazioni su come presentare la domanda senza commettere errori.
Gli insegnanti - così come gli altri dipendenti pubblici e statali - hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per realizzare il loro diritto allo studio. Anche per il 2018 quindi i docenti italiani hanno a disposizione 150 ore di permesso per la frequenza a corsi con i quali specializzare le proprie attività professionali.
C’è un limite importante però per i permessi studio, ossia che questi non possono essere concessi a più del 3% dei lavoratori in servizio. Ciò vale anche per i docenti e in questo caso il limite va considerato su base provinciale.
Ogni Ufficio Scolastico Provinciale quindi può concedere al solo 3% del personale in servizio il diritto ai permessi studio per l’anno 2018. Ecco perché per gli insegnanti che intendono beneficiare di questo diritto devono presentare domanda entro il termine del 15 novembre. Sarà poi compito dell’USP pubblicare la graduatoria in base al numero di posti a disposizione, così da garantire la trasparenza delle operazioni.
Di seguito trovate tutte le informazioni su come beneficiare dei permessi studio riconosciuti per l’anno 2018. Se non siete insegnanti, invece, potete consultare la nostra guida generale dedicata a tutti gli altri dipendenti pubblici e privati.
Insegnanti, come chiedere i permessi studio?
Prima di andare avanti dobbiamo sottolineare che le seguenti regole valgono in linea generale. È possibile infatti che la contrattazione regionale stabilisca delle norme leggermente differenti; ad esempio non è detto che il termine del 15 novembre sia valido per tutta Italia, per questo vi consigliamo di informarvi contattando l’USR di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione.
A questo punto possiamo andare avanti indicando la procedura da seguire per fare richiesta dei permessi studio utilizzabili nel prossimo anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018).
La domanda va presentata alla segreteria della scuola in cui si presta servizio; sarà questa poi ad inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico di Provinciale il quale procederà con l’analizzarla.
Cosa deve fare il docente impiegato in più scuole? In questo caso la domanda va presentata all’istituto che gestisce la propria situazione amministrativa. Preferibilmente - ma solo per conoscenza - la domanda dovrebbe essere presentata anche alle altre scuole.
Una volta scaduto il termine ed esaminate tutte le domande l’USP pubblicherà una graduatoria sulla base del contingente di posti disponibili; ricordiamo infatti che solo il 3% del totale del personale in servizio può beneficiare delle 150 ore di permessi.
La domanda può essere presentata dagli insegnanti, ma non solo; il termine del 15 novembre è valido anche per gli educatori e il personale ATA, per i quali vale lo stesso diritto allo studio. Anche in questo caso la richiesta va fatta alla segreteria della scuola in cui si è impiegati.
Infine ci teniamo a specificare che anche i supplenti hanno diritto ai permessi studio; le ore di assenza però sono proporzionate alla durata dell’incarico e all’orario di servizio.
I doveri dei docenti e dei dirigenti scolastici
Gli insegnanti ai quali gli USP hanno concesso i permessi studio - utilizzabili per tutto il 2018 - hanno il dovere di presentare al Dirigente Scolastico della propria scuola un piano annuale di fruizione dei permessi.
Nel piano va indicato il calendario degli impegni previsti, il quale potrà essere oggetto di variazione qualora il docente presenti una motivata comunicazione. Inoltre, nel piano di fruizione dei permessi studio va specificata la durata dell’impegno, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede del corso.
Qualora si sia impiegati in più scuole, il piano di fruizione va presentato a tutti i Dirigenti Scolastici.
In realtà non c’è una norma che obbliga il docente a presentare il piano di fruizione, ma negli ultimi anni si è stabilizzata questa consuetudine. È così infatti che si agevola il lavoro del Dirigente Scolastico il quale ha il dovere - salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio - di articolare l’orario di lavoro dei suddetti insegnanti al fine di agevolare la loro partecipazione ai corsi.
La presentazione del piano annuale (o eventualmente plurisettimanale) non esonera però il docente dal proprio dovere di presentare la richiesta scritta al Dirigente Scolastico ogni volta che intende utilizzare il permesso. Da parte sua il DS non può negare al docente il diritto al permesso studio.
Come e per cosa utilizzare i permessi studio
L’insegnante può utilizzare le 150 ore di permesso come meglio crede. La loro fruizione, infatti, può essere oraria o giornaliera. L’importante è che i permessi studio siano utilizzati per partecipare ad uno dei seguenti corsi:
- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.
Il permesso può essere utilizzato sia per la frequenza alle lezioni che per sostenere gli eventuali esami; non spettano invece per l’attività di studio (sentenza 10344/2008 della Corte di Cassazione).
Possono essere richiesti invece per la partecipazione ai corsi online, ma solo quando è possibile presentare una documentazione relativa agli esami sostenuti e l’attestato di partecipazione alle lezioni. L’insegnante che intende richiedere un permesso studio per seguire un corso online tenuto ad esempio da un’università telematica, quindi, dovrà dimostrarne la coincidenza con l’orario di lavoro.