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Modello 730/2015 Precompilato: controlli, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali

martedì 24 marzo 2015, di Simone Casavecchia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E dello scorso 23 Marzo 2015, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modalità di presentazione e compilazione del nuovo Modello 730/2015 Precompilato.

Un importante capitolo di questo vademecum riguarda le modifiche sostanziali e non sostanziali e i controlli ad esse correlate. A tal proposito è opportuno premettere che uno dei maggiori vantaggi del Modello 730 Precompilato è proprio l’esenzione dai controlli nel caso in cui il contribuente decida di accettare la dichiarazione dei redditi ottenuta dal sito dell’Agenzia delle Entrate senza apportarvi modifiche.

Controlli documentali
La disciplina del nuovo Modello 730 Precompilato ha previsto che, nel caso in cui la dichiazione venga accettata senza modifiche, direttamente dal contribuente o per tramite di un intermediario (CAF, sostituto d’imposta o commercialista), non vengano effettuati controlli documentali (ex articolo 36-ter del DPR 600/1973), ovvero controlli relativi alla veridicità dei dati contenuti nella precompilata sui dati forniti da soggetti terzi, ossia da banche, assicurazioni e enti previdenziali, relativi agli oneri sostenuti dal contribuente nel periodo d’imposta 2014. Per oneri si intendono tutte quelle spese che consentono di ottenere detrazioni sulle imposte dovute quali, ad esempio il pagamento di interessi passivi sui mutui, il pagamento di premi assicurativi e il pagamento dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda i controlli preventivi, ossia i controlli che verificano non la veridicità e l’esattezza dei dati forniti ma il configurarsi delle condizioni che determinano uno sgravio o un’agevolazione fiscale, in caso di accettazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non saranno applicati i controlli preventivi previsti per verificare che spettino effettivamente le detrazioni per i carichi di famiglia, in casi di rimborsi superiori ai 4000 euro, anche nei casi in cui il rimborso sia determinato da eccedenze d’imposta, ossia da pagamenti in sovrappiù effettuati per le dichiarazioni precedenti.

Modifiche non sostanziali
Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate prevede che la Precompilata, al momento dell’invio da parte del contribuente o dell’intermediario, venga considerata "Accettata" non solo nel caso in cui non si apporti alcuna modifica ma anche nel caso in cui si apportino le cosiddette "modifiche non sostanziali". Tali modifiche sono quelle che non danno luogo a variazioni nella determinazione del reddito o dell’imposta dovuta. Più nello specifico si tratta di:

  • modifiche dei dati anagrafici del contribuente;
  • modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
  • la scelta dell’utilizzo in compensazione del credito che risulta dal modello (quadro I);
  • la scelta di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti e di rateizzare le somme dovute (quadro F);

Per quanto riguarda i dati anagrafici del contribuente occorre sottolineare che l’unica eccezione è costituita dalla modifica del domicilio fiscale: in questo caso la modifica viene considerata come "sostanziale" dal momento che potrebbe dar luogo a una variazione dell’addizionale comunale IRPEF.

Modifiche sostanziali
Sono da considerare come sostanziali anche tutte le altre modifiche, effettuate dal contribuente o dall’intermediario, che incidono sulla variazione del reddito o dell’imposta dovuta, a prescindere dal fatto che tali modifiche determinino un risultato finale uguale o differente.
In questo caso, se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente, con modifiche e integrazioni saranno previsti:

  • controlli documentali sia sulle modifiche apportate sia anche sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
  • controllo preventivo sulla effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche nel caso in cui il rimborso sia determinato da eccedenze di imposta;

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata con modifiche o integrazioni per tramite di un intermediario, i controlli documentali vengono effettuati su quest’ultimo soggetto e non sul contribuente, dal momento che è l’intermediario che appone il visto di conformità.
In quest’ultimo caso non sono previsti controlli sull’effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso che supera i 4000 euro (anche qualora il rimborso sia determinato da eccedenze di imposta pagate negli anni precedenti).

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