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Decreto attuativo Ape volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco le novità
mercoledì 18 ottobre 2017, di
Decreto attuativo Ape volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2017: la novità è che nonostante i notevoli ritardi del Governo ancora non si potrà presentare domanda.
Secondo quanto previsto dal testo del decreto sull’Ape volontaria l’ultimo step per dare il via al prestito ponte per l’accesso alla pensione anticipata sarà la stipula della convenzione ANIA e ABI, attesa entro i prossimi 30 giorni.
Un ritardo che, ormai, si appresta ad arrivare a ben 11 mesi dal varo della misura contenuta nella Legge di Bilancio 2017 e perno della riforma e delle novità in materia di pensione anticipata introdotte dall’attuale Legislatura.
Tuttavia, con la pubblicazione del testo del decreto attuativo dell’Ape volontaria vengono rese note alcune delle regole per presentare domanda e per andare in pensione a 63 anni e con 20 anni di contributi.
Tra le novità già annunciate negli scorsi mesi vi è senza dubbio la retroattività della misura, che avrà decorrenza a partire dal 1° maggio 2017.
Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti a decorrere da tale data e fino all’entrata in vigore del decreto attuativo dell’Ape volontaria, ovvero il 18 ottobre 2017, è prevista la possibilità di presentare domanda entro 6 mesi e di beneficiare anche degli assegni arretrati maturati a partire dalla data di perfezionamento dei requisiti richiesti.
Di seguito il testo del decreto attuativo dell’Ape volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale e tutte le novità previste.
Decreto attuativo Ape volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco le novità
Nonostante la pubblicazione del decreto attuativo, ad oggi non è ancora possibile presentare domanda di Ape volontaria. Mancano all’appello le convenzioni Abi e Ania, fondamentali per poter dare il via al prestito ponte per accedere alla pensione anticipata.
Le novità rese note dal testo, approdato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2017, confermano alcune delle anticipazioni fornite nelle scorse settimane: retroattività della misura al 1° maggio 2017 in primis.
Nel testo, scaricabile di seguito, vengono inoltre chiariti i requisiti e le regole per presentare domanda di Ape volontaria, oltre ad essere indicati importo e costo del prestito ponte per accedere alla pensione anticipata.
Si allega il testo del decreto attuativo Ape volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2017 e in vigore a partire dal giorno successivo.
Ape volontaria: requisiti e regole
Stando a quanto previsto all’art. 3 del decreto attuativo dell’Ape volontaria, per poter accedere al prestito ponte per l’erogazione della pensione anticipata bisognerà rispettare i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 63 anni;
- aver versato 20 anni di contributi.
In sostanza, la domanda di Ape volontaria potrà essere presentata dai lavoratori ai quali mancano non più di 3 anni e sette mesi dal perfezionamento dei requisiti richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia.
L’Ape volontaria è rivolta ai lavoratori iscritti all’Ago, alle gestioni speciali lavoratori autonomi, alla gestione separata per lavoratori autonomi e alle gestioni sostitutive. Al contrario, nel decreto attuativo è disposto che non vi potranno accedere i lavoratori iscritti ad appositi albi e quindi a casse di previdenza di categoria.
Restano inoltre esclusi dalla possibilità di richiedere l’Ape volontaria i titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Domanda Ape volontaria: da quando si potrà presentare e come fare?
Attualmente non è ancora stata fissata una data a partire dalla quale sarà possibile presentare domanda di Ape volontaria. L’unico riferimento presente nel decreto attuativo riguarda la data entro cui dovrà essere stipulata la convenzione Ania e Abi.
Bisognerà attendere un massimo di 30 giorni a partire dal 18 ottobre 2017, giorno dell’entrata in vigore del decreto attuativo dell’Ape volontaria. Nel testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene tuttavia prevista la procedura da seguire.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Inps, che dovrà comunicare entro sessanta giorni la possibilità di accedere all’Ape volontaria.
Nella domanda di Ape volontaria il richiedente dovrà inoltre indicare eventuali altri debiti da pagare, assegni divorzili e di mantenimento da corrispondere a figli o coniuge: eventuali altri ratei da corrispondere influiranno sulla possibilità di accedere al prestito ponte per la pensione anticipata. Ecco come.
Costo Ape volontaria e importo dell’assegno mensile
All’articolo 6 del testo del decreto attuativo sull’Ape volontaria viene previsto che l’importo minimo della quota di anticipo pensionistico sarà pari a 150 euro al mese.
Vengono inoltre previsti specifici limiti relativamente all’importo massimo di Ape ottenibile, pari a:
- 75 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell’erogazione dell’APE e’ superiore a 36 mesi;
- 80 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE e’ compresa tra 24 e 36 mesi;
- 85 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE e’ compresa tra 12 e 24 mesi;
- 90 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE e’ inferiore a 12 mesi.
Come già ribadito negli scorsi mesi, l’importo dell’anticipo pensionistico dovrà essere restituito a partire dalla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, per un totale di 20 anni.
La pensione futura, sottratto il costo del prestito da restituire, non dovrà risultare inferiore a 1/4 del trattamento minimo, pari attualmente a circa 702 euro al mese.
Rata Ape volontaria si somma a prestiti e rate per debiti erariali
Una delle novità anticipata negli scorsi mesi viene confermata con il decreto attuativo dell’Ape volontaria.
Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 6 del decreto attuativo:
“l’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all’articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE, non risulti superiore al 30 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.”
Si attende ora la stipula degli accordi con le banche al fine di dare avvio alla presentazione delle domande di Ape volontaria, ad ormai quasi un anno dalla sua introduzione con la Legge di Bilancio 2017.