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Tobin Tax Italia: il testo della normativa per la tassa sulle transazioni finanziarie

giovedì 13 dicembre 2012, di Federica Agostini

La tassa sulle transazioni finanziarie è vicina all’approvazione del Senato. Secondo le ultime indiscrezioni, le modifiche apportate riguardano i commi dal 14 al 17 della normativa Italiana.

Secondo le modifiche previste, la relazione illustrativa della tassa sulle transazioni finanziarie che sarà approvata in Italia (e della quale abbiamo già riportato una prima sintesi) presenta i seguenti punti:

Comma 14: trattamento per azioni e partecipativi

 Riguardo al comma 14, i cambiamenti introdotti riguardano la compravendita ed il trasferimento di azioni e di strumenti finanziari partecipativi.
Esclusi, i titoli con finalità di finanziamento e il trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione. Inclusi, invece, i trasferimenti di proprierà conseguenti alla conversione in azioni di obbligazioni - escluse le operazioni di conversione aventi per oggetto una nuova emissione.

Comma 15: trattamento dei derivati

 In relazione al comma 15 si è ristretto l’ambito di applicazione dell’imposta includendo le operazioni su strumenti derivati aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi di cui al connna 14, ovvero il cui valore dipenda dai suddetti strumenti finanziari. Sono state inoltre incluse nell’ambito di applicazione dell’imposta le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti derivati cartolarizzati che permettono di acquisire o vendere uno o più degli strumenti di cui al cornrna 14 o che comportano un regolarnento in contanti determinato con riferimento ai medesimi strumenti (inclusi warrants, cover warrants e certificates).

 In relazione alle operazioni in questione viene prevista applicazione dell’imposta in misura fissa, modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto.

 Nel caso in cui le operazioni sugli strumenti finanziari derivati prevedano come modalità di regolamento il trasferimento degli strumenti di cui al comma 14, il trasferimento della proprietà degli stessi, che avviene al momento del regolamento, sarà soggetto all’imposta di cui al predetto comma.

 Infine, anche nel caso di transazioni riguardanti strumenti finanziari derivati, è stata prevista la riduzione (di un quinto) dell’imposta per le transazioni che avvengano su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione.

Comma 16: modalità di applicazione

 Al comma 16, in relazione alla modifica apportata al comma 14 è stato previsto che tra gli intermediari tenuti al versamento dell’imposta rientrino anche quelli non residenti. E’ stato inoltre previsto che i soggetti non residenti potranno avvalersi di un rappresentante fiscale appositamente nominato.

 Nel caso in cui nell’operazione intervengano più intermediari, si precisa che l’imposta debba essere prelevata dall’intermediario più vicino al soggette che pone in essere l’operazione.

 Si è fissato come termine per il versamento dell’imposta, il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione.

 Infine, è stata prevista un’esenzione soggettiva per coloro che concludono le operazioni di cui ai commi 14 e 15 nell’ambito della propria attività di supporto agli scambi (attività svolto dei cosiddetti "market maker"). Ciò in considerazione del fatto che l’attività di sopporto agli scambi svolge un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati e l’applicazione dell’imposta potrebbe rappresentare un freno nei confronti di tele funzione.

 L’esenzione soggettiva viene inoltre estesa agli enti di previdenza obbligatoria nonché ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari e disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in ragione delle funzioni sociali ad essi affidate e dell’evidente mancanza di ogni intento speculativo.

 Vengono inoltre eselusi dall’applicazione dell’imposta i soggetti ehe effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 per conto di una società emittente in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla stessa, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse dalla Consob.

 Sono escluse dall‘ambito di applicazione dell’imposta le transazioni e le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo previsto dall’art. 2359, commi primo, numeri 1) e 2) e secondo del codice civile, nonché - a determinate condizioni - le transazioni relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale. Tale esclusione è giustificata dall’assenza di un intento speculativo.

16bis: High Frequency Trading

 Con l’inserimento del comma 16-bis si è inteso introdurre un’imposta dello 0,02% anche sulle negoziazioni ad alta frequenza (HFT) aventi ad oggetto gli strumenti di cui ai commi 14 e 15 concluse sul mercato finanziario italiano, in modo da assoggettare ad imposta le operazioni aventi finalità spiccatamente speeulativa. Tale previsione riguarda le operazioni effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto ristretti e stabilisce che l’imposta venga applicata sugli ordini cancellati o modificati laddove la proporzione rispetto a quelli eseguiti ecceda una determinata soglia numerica.

16quater: imposta più alta nel 2013

 Nell’ambito del comma 16-quater è stato affrontato il delicato problema della tempistica necessaria per consentire agli intermediari finanziari coinvolti l’adeguamento delle procedure in considerazione del fatto che ciò potrà avvenire solo a seguito della definizione delle modalità di applicazione dell’imposta demandata al decreto ministeriale di attuazione. Si prevede pertanto di differire l’applicazione dell’imposta per le transazioni di cui al eotnrna 14 e le relative operazioni ad alta frequenza al 1° marzo 2013 e per le transazioni di cui al comma 15 e relative operazioni ad alta frequenza, al 1°luglio 2013. Di conseguenza, per l’anno 2013 è prevista una maggiorazione delle aliquote d’imposta.

16quinquies: accertamento e riscossione

 Nel comma 16-quinquies sono state inserite disposizioni ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso. In particolare, si e prevista l’applicabilità, in quanto compatibili, delle nome in materia di Iva, precisando che le sanzioni per ritardato od omesso versaimento si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti al versamento ai sensi del comma 16 i quali, tuttavia, possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengano provvista per il pagamento dell’imposta.

Relazione su imprese di assicurazione e bollo

 La norma proposta interviene anche sulla fiscalità delle imprese di assicurazione prevedendo un tetto all’ammontare complessivo e di credito commisurato all’ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all’1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

 lnoltre, per le polizze vita e di capitalizzazione aziendale stipulate prima del 1996 è previsto che, a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore e per il pregresso si prevede l’assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell’importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell’importo complessivo ad anno). La provvista della ritenute, può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

 Infine, in materia di imposta di bollo sui prodotti finanziari è previsto che dal 2013 venga introdotta una soglia massima all’imposta a 4.500 euro, solamente per i soggetti diversi dalla persone fisiche.

Il testo della normativa

Di seguito, il testo della normativa Italiana sulla Tobin Tax disponibile per il download in PDF.

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