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Bollo auto: confermata prescrizione triennale per la tassa automobilistica
giovedì 3 settembre 2015, di
Una nuova pronuncia conferma la prescrizione triennale della tassa automobilistica (bollo auto), ribadendo - più nel dettaglio e meno sinteticamente - che l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La sentenza n. 4718/44/2015, emessa dalla Ctp di Milano, avvia le proprie valutazioni dall’evidenza chiara e univoca che il gettito della tassa automobilistica, che in precedenza era di competenza dello Stato, dal 1993 fu attribuito alle regioni, che dal 1999 furono altresì demandate delle procedure di accertamento, di riscossione e di rimborsi del tributo.
Di qui, la Consulta ha in occasione affermato che non vi sono affatto dubbi che il tributo della tassa automobilistica o bollo auto rimanga "proprio dello Stato", con una valutazione che ha dunque permesso al collegio di non aderire alla corrente interpretativa secondo cui i termini di riscossione e accertamento siano di cinque anni per l’accertamento e di tre anni per la notifica delle cartelle di pagamento, come avviene per esempio per i tributi locali.
In tal proposito, la commissione tributaria ha rilevato come nelle norme di riferimento non vi sia affatto alcuna indicazione sugli atti interruttivi della prescrizione, nè dei termini entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento. Nonostante ciò, la commissione è convinta che la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire entro il termine per il recupero della tassa per poter interrompere il termine di prescrizione.
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il nuovo termine iniziale può riprendere nell’anno in cui l’accertamento diventa definitivo per mancanza di ricorso o per decisione definitiva delle Commissioni tributarie. Per quanto attiene infine la cartella di pagamento, la commissione ha dichiarato che la stessa può essere notificata entro il primo termine di prescrizione previsto dalla legge, valendo come atto interruttivo, esattamente come l’avviso di accertamento.
Di contro, nell’ipotesi in cui l’amministratore abbia fatto notificare avviso di accertamento, la cartella dovrebbe essere notificata non oltre la scadenza del nuovo termine di prescrizione, e deve quindi essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno in cui diventa definitivo l’avviso di accertamento.
Dunque, riepilogando, la commissione ha aderito all’interpretazione secondo cui l’azione di recupero delle tasse automobilistiche non può che prescriversi con il decorso del terzo anno a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, per le tasse maturate nel corso del 2015, la prescrizione scatterà il 31 dicembre 2018.