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Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: novità dall’Inps

mercoledì 11 maggio 2016, di Chiara Troncarelli

Con la circolare n. 77/2016 l’Inps fornisce le istruzioni operative per le aziende che beneficiano degli sgravi contributivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi.

Cosa sono i contratti di solidarietà difensivi?

I contratti di solidarietà difensivi previsti con il D.L. 726/84 e convertito con modificazioni nella L.n.863/84 sono degli accordi che vengono stipulati tra le aziende e le rappresentanze sindacali che comportano la riduzione dell’orario di lavoro e contestuale retribuzione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Destinatari del contratto di solidarietà sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con esclusione di:

  • dirigenti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato per attività stagionali.

Se ti interessa approfondire la disciplina e le novità legislative previste dal Jobs Act puoi consultare la mini Guida: Nuovo contratto di solidarietà: più costi che vantaggi.

Contratti solidarietà: istruzioni per la fruizione degli sgravi

L’Inps chiarisce che spetta ai datori di lavoro interessati attivare la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva. Pertanto, i datori di lavoro devono inviare alla sede Inps competente la documentazione necessaria, unitamente al decreto direttoriale di ammissione al beneficio.

A questo punto, l’Inps competente:

  • verifica la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva esamitando la documentazione prodotta dall’azienda;
  • attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

L’ Inps illustra poi le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegate alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2015.

Sgravio contributivo - risorse residue stanziate per l’anno 2014

Le aziende interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono selezionare all’interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti elementi:

  • "CausaleACredito" inserire il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;
  • "ImportoACredito", indicare il relativo importo.

Sgravio contributivo - risorse residue stanziate per l’anno 2015

Le aziende interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti elementi:

  • "CausaleACredito" inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”;
  • "ImportoACredito", indicheranno il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, vale a dire il 10 maggio 2016.

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