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Ritenuta d’acconto: quando non è più dovuta? Ecco la novità dell’Agenzia delle Entrate

venerdì 12 luglio 2013, di Valentina Pennacchio

Con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di ritenuta d’acconto, introducendo una novità relativa all’obbligo del rilascio della stessa, nell’ottica di quelle semplificazioni fiscali promosse dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

Ritenuta d’acconto: la novità

L’Agenzia delle Entrate specifica che la ritenuta non è più obbligatoria per le prestazioni per cui sono previsti solo i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, ovvero le spese strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione stessa, o l’anticipo delle spese da parte del committente.

L’Agenzia chiarisce altresì che:

“I redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo”.

Ne consegue che nella circostanza sovra esposta la prestazione produce un reddito diverso pari a zero e la ritenuta non è obbligatoria, cosicché il percipiente non è tenuto ad indicare i rimborsi ricevuti e le spese corrispondenti nella dichiarazione dei redditi.

La semplificazione in oggetto invece non può essere applicata:

“Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta”.

In ogni caso le spese sostenute dal committente sono deducibili ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’IRAP.

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