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Rimborsi fiscali 2014: pagamento automatico dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni

mercoledì 12 febbraio 2014, di Vittoria Patanè

I rimborsi fiscali per il 2014 di tasse e imposte saranno soggetti a pagamento automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A stabilirlo è il provvedimento direttoriale dell’11 febbraio 2014 che amplia così l’elenco delle procedure automatizzate di pagamento dei rimborsi fiscali stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2000.

Il suddetto decreto prevede infatti la possibilità di effettuare i rimborsi di tasse e imposte utilizzando una procedura automatica.

Cosa cambia?

Il provvedimento direttoriale di ieri stabilisce così l’utilizzo di procedure automatizzate per i rimborsi riguardanti tasse e imposte dirette e indirette:

I rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

Modalità di pagamento

L’Agenzia delle Entrate creerà delle liste di rimborso per ogni periodo e tipo d’imposta. Il rimborso avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario. In caso di mancata comunicazione delle coordinate, l’erogazione avverrà tramite:

  • a) contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  • b) vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Ogni contribuente dovrà comunicare le coordinate del proprio conto attraverso tre modalità:

  • utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sparsi sul territorio;
  • tramite il sito dell’Agenzia, previa abilitazione ai servizi telematici.

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