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Redditometro: nuovi limiti imposti dal Garante. Ma è davvero così utile?

giovedì 21 novembre 2013, di Vittoria Patanè

Il Garante della Privacy dà il via libera al redditometro, ma impone ulteriori limiti per tutelare la privacy dei contribuenti.

All’interno del documento approvato da Antonello Soro, attuale presidente dell’autorità per la protezione dei dati personali, si approfondiscono alcuni punti critici dello strumento e si danno delle linee guida da seguire per evitare comportamenti indebiti da parte del Fisco, inerenti soprattutto all’utilizzo delle medie Istat.

Un intervento dovuto o un ennesimo stop ad uno strumento che ormai appare sempre meno efficace?

Per capirlo, vediamo quali sono i limiti imposti dal Garante.

Profilo reddituale e medie Istat

Per ricostruire il profilo reddituale dei contribuenti sarà possibile basarsi solo sulle spese certe effettuate dai cittadini e sugli acquisti che valorizzino il possesso di determinati beni o l’utilizzo di servizi.

Non sarà invece possibile utilizzare le medie Istat per calcolare le spese presunte.
Queste ultime non possono essere usate neanche per calcolare spese piccole e ricorrenti come quelle relative all’abbigliamento, al cibo e ai viaggi, poiché il Fisco non ha i mezzi per definirne la certezza.

Il motivo alla base della segnalazione del Garante sta appunto nel fatto che dati di questo genere, avendo come fondamento le medie standard di consumo medio per ogni famiglia, non possono non contenere margini d’errore e non possono essere riconducibili ad alcun soggetto.

Fitto figurativo

Parlando del Fitto figurativo, cioè la stima di quanto potrebbe costare l’affitto della nostra abitazione, il Garante ne limita l’utilizzo solo a seguito del contraddittorio, qualora la verifica della composizione del nucleo familiare mostri delle incongruenze.
In precedenza si prevedeva invece l’uso del cosiddetto “fitto figurativo” anche nella fase di accertamento.

L’Autorità sottolinea infatti come:

Il fitto figurativo viene attribuito a tutti i soggetti presenti in anagrafe tributaria, anche minorenni, in assenza, nel comune di residenza, di un’abitazione in proprietà, o altro diritto reale, di una locazione o di un’abitazione in uso gratuito da familiare.
Come sopra anticipato, la non corretta determinazione del nucleo familiare (che, allo stato dei dati esaminati risulta per circa 23.000.000 di soggetti) e del conseguente lifestage comporta, in primo luogo, gravi errori nell’attribuzione di tale tipologia di informazioni.

Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza di questi ultimi, prevenendo e, in caso di necessità, correggendo eventuali errori presenti nella banca dati, ma anche quelli riguardanti disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica.

Comporre correttamente il nucleo familiare è infatti una condizione essenziale per una corretta ricostruzione del reddito familiare e per l’attribuzione del fitto figurativo.

L’Agenzia dovrà inoltre preoccuparsi di informare ogni contribuente del fatto che i suoi dati verranno utilizzati per le verifiche imposte dal redditometro.
L’informativa dovrà dunque essere allegata al modello di dichiarazione dei redditi.

Contraddittorio

Nel momento in cui l’Agenzia, dopo aver effettuato le dovute verifiche, decide di invitare il contribuente al contraddittorio, dovrà specificare la natura dei dati richiesti e le conseguenze di un’eventuale rifiuto.

Le medie Istat non potranno costituire l’oggetto del contradditorio.

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