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Pronta la "Volcker rule" in Europa sulla scia degli USA
mercoledì 8 gennaio 2014, di
La regola di Volcker, meglio conosciuta come “Volcker rule”, battezzata con il nome del suo principale ideatore Paul Adolph Volcker economista statunitense ed ex presidente della Federal Reserve, consta di un complesso di norme articolato in circa mille pagine incamerato dalla più ampia riforma denominata “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” proposta nel 2008, approvata nel 2010 dal Congresso statunitense ed in vigore a partire dal luglio 2012.
La regola di Volcker limita drasticamente l’attività speculativa delle banche, le quali non possono attuare determinate metodologie speculative tese ad investire capitali propri in transazioni in borsa, come strumenti derivati e partecipazioni in hedge fund al di sopra del 3% rincorrendo il primario obbiettivo di scongiurare un nuovo crack finanziario a tutela dei risparmiatori, la Volcker rule in estrema sintesi, dispone la separazione tra le attività di commercial banking e attività di investment banking, annotando a motivazioni di stabilità di carattere finanziario e del sistema bancario stesso, inducendo ad una sostanziale protezione del consumatore dalle attività più speculative a fronte delle consuetudinarie e più tradizionali attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito.
Le Banche USA persistono nel mostrare tensione e rivolta contro la Volcker rule, che nel nuovo continente scatterà completamente non prima del luglio del 2015 con riserva di opzione della Federal Reserve di produrre uno slittamento fino al 2017, stimando perdite da due miliardi di dollari annui, la diminuzione della liquidità dei mercati finanziari, il calo degli investimenti e riduzione della disponibilità di credito.
In Europa, sarebbero attualmente circa una trentina le Banche a veder probabilmente inficiati gli affari dalla Volcker rule e per le quali scatterebbe la proibizione di effettuare operazioni finalizzate al conseguimento di profitti per proprio conto senza alcun legame con l’attività dei clienti o con l’attività di copertura dei rischi, in ossequio, cosi come pubblicato dal Financial Times, alla proposta che la Commissione europea presenterà per metà gennaio in linea con i principi della regola proibizionista e che potrebbe veder luce nel vecchio continente dal 2018, determinando la separazione delle attività dal 2020.
Ciò nonostante, in attrito con tali circostanze, fonti diverse testimoniano che in Europa saremmo ancora indietro rispetto agli USA e all’obbiettivo originario della Volker rule, e che la Commissione mirerebbe più alla stabilità finanziaria amplificando la discrezionalità, rimettendo alle singole autorità nazionali europee, la decisione sul grado di separazione tra le due attività ponendo in ultima analisi la protezione del consumatore che transiterebbe in secondo piano.
Saranno dei supervisori bancari a determinare quali attività possano creare rischi sistemici e per i quali debbano essere adottate le relative procedure di separazione dal resto dell’attività bancaria, di certo, l’intervento più delicato della Volker, sarà distinguere il market making dal proprietary trading e da scommesse speculative che possono generare guadagni ingenti cosi come gravi perdite e se pur vero che la Volcker rule prevede eccezioni a scopo di liquidity management, occorrerà verificare come metterà in pratica dette eccezioni, tenendo conto che a questa impostazione resta inesorabilmente legato anche l’hedging o altri asset simili, laddove le stesse Banche saranno maggiormente obbligate a porre in essere operazioni strettamente correlate al rischio corso, al fine di evitare strategie più generali di portfolio.
Tuttavia, la Volcker Rule, considerata in primis come una nuova era per il mondo bancario, intesa in Europa, parrebbe modificata rispetto alla sua originale versione, nello specifico, manipolata sufficientemente per scostarsi dalla scia alla falsa riga degli Usa, difatti renderà l’eventuale separazione non obbligatoria ma correlata ad un percorso specifico, intendendo escluso dalla eventuale separazione tutto il settore del debito sovrano.
Dr. Gabriele Rubinetti
Consulente finanziario indipendente art. 18bis D.lgs 58/1998