Home > Altro > Archivio > Regime forfettario 2016: regole e limiti sui beni strumentali

Regime forfettario 2016: regole e limiti sui beni strumentali

venerdì 24 giugno 2016, di Francesco Oliva

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016 devono osservare una serie di regole e limiti particolari in materia di acquisto di beni strumentali. Come nel precedente regime dei minimi, utilizzabile fino allo scorso anno per l’apertura di una partita IVA agevolata, l’acquisto di beni strumentali per il regime forfettario viene disciplinato dalla normativa fiscale prevedendo diversi vincoli in ordine agli importi ed alla gestione contabile dell’acquisto dei cespiti.

Ecco quali sono le regole ed i limiti previsti in materia di acquisto di beni strumentali (cespiti) per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016.

Partita IVA, regime forfettaio 2016: regole e importi sull’acquisto dei beni strumentali

Quali sono le regole in materia di importi e limiti all’acquisto di beni strumentali per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016?

Il riferimento normativo fondamentale in materia è la lettera c), art. 1, comma 54, Legge di Stabilità 2015 dove si legge che:

Il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale”.

L’articolo 1, comma 54, lettera c) della Legge di Stabilità 2015 prevede quindi che i limiti all’acquisto dei beni strumentali per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario siano individualbili con riferimento al periodo d’imposta precedente, con riferimento ai 20.000 euro testé citati.

Partita IVA, regime forfettaio 2016: differenze con il regime dei minimi in materia di acquisto beni strumentali

Leggendo la normativa sui limiti all’acquisto di beni strumentali per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016 si comprende facilmente come ci siano notevoli differenze rispetto al precedente sistema del regime dei minimi.

In precedenza, infatti, le partite IVA agevolate nel regime dei minimi dovevano rispettare il cosiddetto “criterio mobile” nel senso che i limiti all’acquisto dei beni strumentali dovevano essere considerati rispetto ai tre anni d’imposta precedenti, considerando come limite massimo l’importo dei 15.000 euro.

Nel regime forfettario 2016, come si diceva prima, i limiti all’acquisto di beni strumentali sono stati alzati a 20.000 euro ma il periodo di riferimento non è mobile e non viene ricondotto ai tre anni precedenti (ma al 31.12 del periodo d’imposta precedente).

Un’ultima differenza, infine, attiene alla gestione dei beni immobili: nel caso dei contribuenti titolari di partita IVA agevolata nel regime dei minimi, nel calcolo dei limiti all’acquisto di beni strumentali rientrava anche il costo delle locazioni di immobili. Per fare un esempio, un’impresa in regime dei minimi con affitto pari a 500 euro al mese (6.000 euro all’anno, quindi 18.000 nel triennio) non rispettava (e non rispetterebbe) le regole previste per il regime dei minimi.
Oggi tale regola non si applica ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario per i quali il costo delle locazioni di beni immobili non rileva ai fini del calcolo dei limiti all’acquisto di beni strumentali.

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.