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Partita IVA 2015, minimi e forfettario in vigore nel 2015 con il DL Milleproroghe: aliquote contributi e spese detraibili

lunedì 2 marzo 2015, di Simone Casavecchia

Lo scorso Sabato 28 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Milleproroghe, contenente le modifiche apportate dall’esame della norma nei due rami del Parlamento.

Il Decreto Legge 192/2014 è valido, quindi, dal 1 Marzo 2015: la maggiore novità contenuta in esso è, sicuramente, la proroga a tutto il 2015 del Regime dei Minimi, previsto per i titolari di Partita IVA in regime di vantaggio. Il vecchio regime dei minimi continua a rimanere in corso di validità per un anno, accanto al nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità. Ecco quali sono in sintesi le maggiori novità che rimangono definitivamente in vigore per tutto il corso dell’anno.

Limiti di età

Vecchio regime dei minimi Nuovo regime forfettario
35 anni nessuno

Aliquote fiscali

Vecchio regime dei minimi Nuovo regime forfettario
5% su una base imponibile data dalla differenza tra ricavi e costi 15% su una base imponibile data dal prodotto tra ricavi e uno specifico coefficiente reddituale variabile in base alla categoria professionale

Limite dei ricavi

Vecchio regime dei minimi Nuovo regime forfettario
30000 euro per qualsiasi categoria professionale variabile tra i 15000 euro (professionisti) e i 40000 (commercianti) in base alla categoria professionale

Aliquota Previdenziale INPS
Vengono prorogate anche le aliquote INPS in vigore nel 2014, rispetto alle quali viene aggiornata anche la variazione al rialzo delle stesse negli anni successivi. Le aliquote sotto elencate sono valide per i titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS ma non per le partite IVA iscritte a casse professionali. In questo caso non si danno differenze tra regime dei minimi e regime forfettario:

  • 2015 = aliquota contributiva al 27,72%
  • 2016 = aliquota contributiva al 28,72%
  • 2017= aliquota contributiva al 29,72%

Spese detraibili e deducibili nel regime dei minimi
Per i contribuenti che sono rimasti nel vecchio regime dei minimi o che decidono di accedervi fino al 31 Dicembre di quest’anno è opportuno ricordare che non è possibile scaricare le spese detraibili e deducibili da un normale contribuente soggetto a IRPER a meno che non si facciano valere e non si dichiarino in UNICO 2015 altri redditi assoggettati all’Irpef ordinaria.
Sono, invece, detraibili in misura specifica e in parti differenti: le spese per abbigliamento e cene, le spese per automobile, bollo e assicurazione, le spese per abitazione a uso promiscuo e le spese sostenute per l’attività e per i beni strumentali.

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