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Novità Dis-Coll 2017: niente più indennità di disoccupazione per i collaboratori

venerdì 10 febbraio 2017, di Federica Ponza

Nel 2017 nessuna Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione, per i collaboratori: lo fa sapere l’INPS spiegando che la norma non è stata oggetto di proroga.
L’indennità di disoccupazione era rivolta a circa 300 mila lavoratori co.co.pro e co.co.co ed era stata istituita in via sperimentale nel 2015 con il Jobs Act e prorogata per il 2016.

Ora l’INPS comunica che per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1 gennaio 2017 non sarà più previsto il pagamento della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione riguardava i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) che non hanno partita IVA e che sono iscritti alla gestione separata INPS purché avessero almeno 3 mesi di contribuzione dall’anno solare precedente alla perdita del lavoro.

Adesso i collaboratori non potranno più percepire l’indennità di disoccupazione e rimangono senza alcuna tutela in caso di perdita del lavoro o nel caso in cui alla scadenza il contratto non venga prorogato

Questo quanto comunicato dall’INPS facendo sapere che non sarà più erogabile alcuna Dis-Coll a fronte di cessazioni involontarie dei contratti co.co.co e co.co.pro avvenute dall’inizio del 2017.

INPS: nessuna Dis-Coll per co.co.co e co.co.pro

La Dis-Coll era la nuova indennità di disoccupazione introdotta in forma sperimentale con il Jobs Act, in particolare dall’art. 15 del decreto legislativo n.22 del 2015 ed era rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che fossero oggetto di cessazione involontaria nell’anno 2015, poi prorogata per tutto il 2016.

Adesso l’INPS comunica che la norma non verrà prorogata nel 2017 per i collaboratori, eliminando quella forma di tutela che era stata istituita dal governo dell’ex premier Matteo Renzi.

In mancanza di previsione normativa, dunque, l’INPS fa sapere di non poter continuare ad erogare le indennità di disoccupazione per i collaboratori per tutti quegli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1 gennaio 2017.

Dis-Coll: come funzionava e chi ne beneficiava

La Dis-Coll veniva corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che andava dal 1 gennaio dell’anno solare precedente all’evento di cessazione della collaborazione all’evento di disoccupazione e per un massimo di sei mesi.

L’entità della prestazione era il 75% del reddito mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro e non poteva superare la misura massima mensile di 1300 euro l’anno per il 2015, ma l’importo veniva rivalutato annualmente.

La Dis-Coll aveva lo scopo di sostenere i co.co.co e co.co.pro che fossero rimasti senza lavoro a causa di una cessazione involontaria del contratto, esclusi sindaci ed amministratori.

Per beneficiarne si doveva necessariamente essere iscritti solo alla gestione separata INPS e non si doveva possedere la partita Iva né percepire pensione.

Per dimostrare lo status di disoccupato ci si doveva recare al centro per l’impiego, dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e rendersi disponibili a trovare immediatamente lavoro.

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