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Maxinsanzione per il lavoro nero, come funziona e come evitarla. Le novità del Ministero del Lavoro per il 2014
mercoledì 12 novembre 2014, di
Maxisanzione per il lavoro nero, la previsione contenuta nel 2010 (con l’articolo 4 della legge 138) è stata inasprita lo scorso anno attraverso il decreto legge 145 del 2013: per il lavoratore privato che impiega lavoratori parasubordinati senza aver prima comunicato l’avvio del rapporto scattano multe piuttosto salate. La sanzione, infatti, consta di una parte fissa e di una componente variabile, con possibilità di incappare addirittura in una sospensione dell’attività aziendale se i lavoratori irregolari riscontrati sono pari o superiori al 20 per cento dei lavoratori regolari.
Le novità del 2013: multe più salate
L’anno scorso, però, si è scelta la strada di un ulteriore inasprimento: multe da 1950 euro fino a 15.600 euro per la parte fissa, con l’aggiunta di 195 euro al giorno per la parte variabile, senza possibilità di definire la sanzione attraverso la procedura della diffida.
I chiarimenti del Ministero
A fare ulteriore chiarezza, è giunta un’apposita nota, emessa appositamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: la numero 16920 del 9 ottobre scorso. Nello specifico, si fa riferimento al caso delle collaborazioni occasionali fino a 5 mila euro, non soggette a contribuzione previdenziale. Ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, questo tipo di figura non necessita di comunicazione preventiva, seppur persistendo l’obbligo di fornire agli ispettori l’apposita documentazione circa l’autonomia del rapporto di lavoro. In mancanza di essa, scatterebbe comunque la maxisanzione. Tuttavia, in presenza di valida documentazione fiscale (ovvero il versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, le relative rilevazioni contabili e la dichiarazione sul modello 770) si esclude la possibilità di incappare nella multa per lavoro nero.