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Maxisanzione per lavoro in nero e irregolare: le novità 2014 del Ministero

giovedì 6 marzo 2014, di Valentina Pennacchio

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2014 è intervenuta con le ultima novità in materia di lavoro nero, violazione della normativa sui riposi giornalieri e settimanali e le sanzioni previste.

Infatti sul tema l’art. 14 del decreto “Destinazione Italia” aveva stabilito una maggiorazione delle sanzioni. Tuttavia la legge di conversione ha introdotto delle modifiche che hanno reso necessario l’intervento del Ministero. Vediamo tutte le novità.

Lavoro in nero: maxisanzione

La circolare del Ministero prevede 3 casi:

  • in relazione alle violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013 si applicherà la disciplina pregressa, sia per quanto riguarda gli importi sanzionatori, che per l’applicazione della diffida;
  • in relazione alle violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 e fino al 21 febbraio 2014 compreso si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 del Dl n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per quella variabile, nonché la procedura di diffida;
  • in relazione alle violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 del Dl n. 12/2002, aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per quella variabile, ma non la procedura di diffida.

Nella circolare con le seguenti tabelle vengono riassunte la maxisanzione ordinaria e quella affievolita.

Lavoro irregolare: violazione di riposi e orari di lavoro

Le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno disciplinate con il pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle successive saranno soggette a sanzioni doppie. La circolare fa alcune precisazioni sul tema:

  • la durata media dell’orario di lavoro "deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi" (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);
  • il riposo settimanale "è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni";
  • il riposo giornaliero deve essere fruito "ogni 24 ore".

I periodi suddetti (4 mesi, 14 giorni, 24 ore) devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ecco la sintesi.

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