Home > Altro > Archivio > Licenziamento giustificato motivo oggettivo: come funziona la conciliazione?
Licenziamento giustificato motivo oggettivo: come funziona la conciliazione?
martedì 23 aprile 2013, di
Il [licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è un licenziamento economico, connesso alle esigenze economiche dell’azienda, piuttosto che all’inadempienza del lavoratore come nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Nei casi di licenziamento giustificato motivo oggettivo è prevista una procedura di conciliazione, un procedimento amministrativo che deve essere osservato dal datore di lavoro che:
- ha più di 15 lavoratori alle proprie dipendenze (più di 5 se è un imprenditore agricolo) nel Comune o nell’unità produttiva in cui si è verificato il licenziamento;
- ha alle sue dipendenze più di 60 risorse prestatrici di lavoro.
Il datore di lavoro con i requisiti suddetti, che intende procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve comunicarlo alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), inviando per conoscenza la comunicazione anche al lavoratore, specificando:
- le ragioni del licenziamento;
- le eventuali misure di ricollocazione o assistenza del lavoratore.
Come funziona la conciliazione?
Una volta ricevuta la documentazione, la DTL convoca il lavoratore e il datore di lavoro dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni, pena licenziamento legittimo del lavoratore.
La conciliazione deve invece avvenire entro 20 giorni dalla convocazione da parte della DTL, termine prorogato di 15 giorni se il lavoratore dimostra (con un’opportuna documentazione) l’impossibilità (legittimo impedimento) di prendere parte all’incontro.
Durante la conciliazione sia il datore che il lavoratore possono avvalersi dell’assistenza di:
- un rappresentante dell’associazione professionale a cui sono iscritti;
- un avvocato;
- un consulente del lavoro.
Lo scopo della conciliazione non si traduce in un obbligo al raggiungimento di un compromesso, bensì in una ricerca di soluzioni alternative al licenziamento.
Conciliazione: due procedure
La conciliazione può presupporre due procedure diverse, a seconda che si tratti di un’azienda di dimensioni ridotte o di dimensioni medio-grandi.
- nelle aziende con dimensioni ridotte, meno di 61 dipendenti o 16 dipendenti (6 per il settore agricolo), il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fatta salva la possibilità per il lavoratore di chiedere la conciliazione;
- nelle aziende di dimensioni medio-grandi il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo l’esito della conciliazione.
Esito della conciliazione
Se l’esito della conciliazione è positivo:
- il rapporto di lavoro viene risolto in modo consensuale;
- vengono applicate le disposizioni in materia di ASPI;
- il lavoratore in molti casi viene affidato ad un’agenzia per il lavoro.
Se l’esito della conciliazione è negativo e il datore risulta fermo nella volontà di procedere al licenziamento, il giudice può valutare il comportamento tenuto dalle parti nella fase della conciliazione per determinare l’indennità risarcitoria.
A quel punto il licenziamento produrrà effetto dal giorno della comunicazione alla DTL. La sospensione potrà verificarsi per:
- maternità;
- paternità;
- impedimento dovuto a infortunio sul lavoro.
Licenziamento GMO illegittimo
Al fine di conoscere i casi in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando è illegittimo?