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Iva sull’e-commerce, ecco cosa cambia dal 2015

mercoledì 26 marzo 2014, di Valentina Brazioli

Iva sull’e-commerce, a disegnare il quadro di un cambiamento a dir poco rivoluzionario è stato il quotidiano economico Italia Oggi, in un articolo dello scorso 24 marzo. Dal prossimo anno, infatti, i criteri di localizzazione delle vendite immateriali verso i consumatori saranno adeguati a quelli degli scambi business to business. In pratica, che cosa comporta? Un cambiamento non da poco: si sposterà la riscossione dell’imposta dal paese del fornitore verso quello del cliente, indipendentemente dal fatto che l’impresa in questione sia localizzata nell’Unione Europea. Viene quindi meno quel sistema che aveva – di fatto – penalizzato i fornitori europei di servizi elettronici colpevoli solo di risiedere nelle nazioni con le aliquote più salate.

Quali adempimenti burocratici?

Resta comunque il fatto che le imprese in questione non avranno l’obbligo di identificarsi nei vari paesi di domicilio dei propri clienti: potranno assolvere tutti gli adempimenti d’imposta nella propria nazione, attraverso il regime agevolato del mini-sportello unico.

Quali servizi e-commerce sono coinvolti?

Le prestazioni di e-commerce alle quali ci riferiamo sono quelle stabilite all’interno della direttiva 2006/112/Ce e dal regolamento n.282/2011. In particolare, rientrano nella definizione:

1. La fornitura di siti web e web hosting;
2. La fornitura di software e relativi aggiornamenti;
3. Musica, film, giochi (compresi quelli d’azzardo), programmi o manifesti politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
4. Le prestazioni di insegnamento a distanza.

Tutte categorie che ritroviamo anche nel regolamento (all’articolo 7) il quale però aggiunge a sua volta:

1. Servizi generati automaticamente attraverso un computer attraverso internet, in risposta ai dati immessi dal destinatario;
2. La concessione (a titolo oneroso) del diritto a mettere in vendita un bene o un servizio su un sito web;
3. Le offerte forfettarie di servizi internet, che non si esauriscano nel semplice accesso al web ma fornendo anche altri elementi (notizie, meteo, giochi, eccetera).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’allegato I al regolamento n. 282/2011.

Alcune eccezioni

La direttiva specifica, ovviamente, che il semplice fatto di scambiare un servizio tramite email non lo trasforma automaticamente in un servizio elettronico: così non è, infatti, per un avvocato che ci fornisce una consulenza attraverso la sua casella di posta elettronica.

Prestazioni escluse

Chi è, invece, che può stare tranquillo perché non rientra nella sopracitata definizione di servizi prestati con mezzi elettronici? Il paragrafo 3 dell’articolo 7 del regolamento 282/2011 ci fornisce un elenco dal quale vi sottoponiamo i più interessanti:

  1. I servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione;
  2. Beni materiali venduti attraverso il cosiddetto e-commerce indiretto;
  3. Cd rom, floppy disk, audiocassette, dvd, vhs e supporti analoghi;
  4. Libri, giornali, riviste e materiale stampato;
  5. Servizi professionali forniti tramite email;
  6. Helpdesk telefonico;
  7. Accesso a Internet;
  8. Servizi pubblicitari su giornali, manifesti e televisione;
  9. Prenotazione online di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini;
  10. Prenotazione online di soggiorni alberghieri e servizi affini.

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