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Indennità disoccupazione 2015-2016: quando si perde il diritto al sussidio?

giovedì 15 ottobre 2015, di Rosaria Vincelli

Il Jobs Act ha fornito regole più dettagliate per poter ottenere l’indennità di disoccupazione previsto per alcune categorie di soggetti.
Cerchiamo di capire chi può ricevere tale sussidio e le modalità per evitare la sua interruzione o riduzione.

Quando si può perdere il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione?

Disoccupazione: perdita del diritto

Il soggetto che riceve l’assegno di disoccupazione}può perdere il diritto in alcuni casi:

  • mancata sottoscrizione del patto: il patto rappresenta uno strumento attraverso il quale indirizzare il lavoratore al reinserimento in ambito lavorativo attraverso iniziative formative e un controllo sull’impegno nella ricerca attiva di un nuovo lavoro;
  • mancata presentazione senza giustificato motivo presso il CPI: se il lavoratore viene convocato presso il CPI e senza motivo non si presenta la prima volta l’assegno viene ridotto di un quarto, la seconda volta viene sospeso per un mese e la terza volta si perde il diritto all’indennità di disoccupazione 2015;
  • mancata presentazione alle iniziative di orientamento senza giustificato motivo: chi percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll perde un quarto di essa alla prima assenza, chi invece riceve l’Asdi perde un mese intero già alla prima assenza e l’intera indennità alla seconda mancata presentazione;
  • mancata partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione o altre iniziative riguardanti le politiche attive per l’occupazione: per chi riceve la Naspi e Dis-Coll viene immediatamente sospesa alla prima assenza, per chi percepisce l’Asdi si perde subito il diritto;
  • mancata accettazione offerta di lavoro adeguata: in questo caso si perde sia l’assegno che lo stato di disoccupazione.

Disoccupazione: a chi spetta il sussidio?

Per poter ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi, Asdi o Dis-Coll bisogna rientrare in uno dei tre status previsti dalla legge, ossia: disoccupazione, disoccupazione parziale, lavoratore a rischio disoccupazione.

Se appartenenti ad uno dei tre status, i lavoratori dovranno iscriversi presso l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e successivamente saranno contattati, entro 60 giorni dall’iscrizione all’Anpal, dal Centro per l’Impiego (CPI) del proprio Comune per accettare il patto di servizio personalizzato.

Lo stato di disoccupazione si verifica quando il soggetto non ha alcun rapporto lavorativo in atto al momento della richiesta del sussidio.

Lo stato di disoccupazione parziale si ha nel caso in cui, nonostante si abbia un contratto di lavoro, si percepisca meno di i 8.154€ all’anno o si è assunti con orario part-time inferiore al 70% o ancora si percepiscano integrazioni del salario in seguito ad una riduzione dell’orario superiore al 50%.

Lo stato di lavoratore a rischio disoccupazione si palesa, invece, nel caso di licenziamento e successiva registrazione sul portale delle politiche del lavoro durante il rapporto di lavoro: rientra in questa casistica anche il periodo di preavviso.

La legge, oltre a prevedere un sussidio a vantaggio dei lavoratori che per un determinato lasso di tempo si trovano in condizioni di inattività, promuove anche dei programmi di reinserimento e delle attività formative obbligatorie.
Vediamo, infatti, quali sono le conseguenze per i lavoratori che rinunciano a tali attività o a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

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