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IVA Reverse charge 2015: edilizia, grande distribuzione, split payment, sanzioni. Tutti i cambiamenti della Legge di Stabilità

venerdì 2 gennaio 2015, di Vittoria Patanè

La Legge di Stabilità 2015, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale prevede nuove ipotesi per il cosiddetto reverse charge, ossia l’inversione contabile ai fini Iva nell’edilizia, riguardante le operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d’imposta.

Nel dettaglio la nuova legge introduce l’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, stabilendo una nuova modalità di assolvimento dell’Iva c.d. «split payment». Secondo il nuovo metodo il reverse charge sarà applicabile solo alle operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.

Reverse charge: edilizia
In base a quanto previsto dalla legislazione nazionale, il reverse charge consente di emettere fattura senza applicare l’IVA al cedente/prestatore che indica la norma di riferimento e la dicitura "inversione contabile.

Il cessionario/ committente dovrà poi:

 integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota di riferimento dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta
 annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
 annotare la fattura nel registro degli acquisti al fine di detrarre l’imposta.

Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.

Reverse Charge: operazioni
Prima della Legge di Stabilità 2015, il reverse charge poteva essere utilizzato per:
 Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE,
 Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia,
 Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993;
 Cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l’assoggettamento ad IVA,
 Subappalto in edilizia,
 Cessioni di rottami e di oro da investimento,
 Cessioni di telefonini e microprocessori.

La Legge di Stabilità 2015 introduce, nel settore edile, al comma 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 la nuova lett. a-ter che assoggetta al reverse charge anche le:

«prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

La legge estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già in atto quelle riguardanti:
 servizi di pulizia,
 servizi di demolizione,
 servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Lo scopo è quello di utilizzare il reverse charge secondo criteri oggettivi, indipendenti dai soggetti che le pongono in essere.

Per fare un esempio, si potrà utilizzare l’inversione contabile per il servizio di pulizia se i committenti sono soggetti passivi IVA indipendentemente dall’attività svolta dal prestatore/committente. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, la Relazione illustrativa riferisce che:

«Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

Reverse charge: grande distribuzione
La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il reverse charge potrà essere utilizzato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

L’applicazione della norma è però subordinata all’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Reverse charge: sanzioni
Il cessionario o il committente che non assolve l’imposta relativa ai beni o servizi cui si applica il meccanismo di sanzione contabile sarà "punito" con una sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258.

La stessa sanzione si applicherà anche al cedente o prestatore che ha addebitato l’imposta in fattura omettendone però il pagamento.

In deroga alle disposizioni appena elencate, si prevede però che, anche se l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258,00.

Verranno ritenuti responsabili per il versamento delle sanzioni e dell’imposta entrambi i soggetti tenuti all’applicazione del reverse charge:

a) nel caso in cui il cedente o il prestatore abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta);
b) nel caso in cui l’imposta sia stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore (sanzione pari al 3% dell’imposta).

Reverse Charge e split payment
La Finanziaria 2015 intrudice anche lo split paymant, cioè una particolare modalità di pagamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare si stabilisce che:

«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

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