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IVA Reverse Charge 2015, fornitori esteri e settore energetico: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

lunedì 23 febbraio 2015, di Simone Casavecchia

In alcuni recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti circa le operazioni soggette al meccanismo fiscale del Reverse Charge, ovvero all’inversione contabile dell’IVA, con soggetti esteri e nel settore energetico. Ecco quali sono le informazioni da tenere in considerazione riguardo alle modalità di fatturazione e alle operazioni specifiche soggette all’inversione contabile dell’IVA.

IVA Reverse Charge Fornitori Esteri
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, già presenti sul territorio dello Stato Italiano, effettuati da un contribuente presso il rappresentate fiscale di un fornitore estero, residente in ambito UE (o extra UE) e ritenuto passivo di IVA per la specifica operazione, quindi tenuto a versare l’IVA allo Stato, in base al Reverse Charge, l’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015) ha chiarito quali sono le modalità di corretta fatturazione per il rappresentante fiscale del fornitore estero e quali sono gli adempimenti correlati dell’acquirente.
In questo specifico caso, ai fini IVA, non è da ritenersi valida la fattura rilasciata dal rappresentante italiano del fornitore estero che riporti esclusivamente il numero di partita IVA italiana del rappresentante fiscale. In questo caso la fattura, pur non contenendo l’addebito dell’Iva, per l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge (ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 633/1972), non è ritenuto valida ai fini IVA senza l’indicazione della partita IVA del fornitore estero.
In questo caso, il contribuente (acquirente) italiano non deve, quindi, considerare come rilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale italiano e deve richiedere, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero (e, quindi, contenente anche il numero di Partita IVA dello stesso).
A tal proposito sono stati anche specificati quelli che sono gli adempimenti del contribuente (acquirente italiano), relativamente alla fattura e alla tenuta dei dati contabili:

  • numerare la fattura del fornitore estero, integrandola con il corrispettivo tradotto in euro e con gli altri elementi che formano la base imponibile dell’operazione, come anche dell’ammontare dell’Iva, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, Dl 331/1993);
  • annotare la fattura integrata nel registro Iva vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera;
  • annotare la fattura integrata anche ne lregistro Iva acquisti, per poter esercitare la detrazione eventualmente spettante;
  • emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell’operazione (nel caso in cui non si riceva fattura del fornitore estero entro il secondo mese successivo all’operazione stessa) e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può comunque emettere, verso l’acquirente residente in Italia, un documento che indica l’importo dell’imposta (IVA) assolta dallo stesso fornitore che, tuttavia, è da ritenersi un documento che non ha nessuna rilevanza ai fino contabili.

IVA Reverse Charge: casi specifici di applicazione nel settore energetico
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (nella circolare 6/E) che il meccanismo contabile del reverse charge sia da applicare anche ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica e alle garanzie di origine.
A tal proposito è opportuno ricordare che la Legge di Stabilità (c. 629 art. 1) va a modificare la disciplina specifica sull’IVA (comma 6, art. 17, DPR n. 633/1972) dal momento che estende il meccanismo dell’inversione contabile, nel settore energetico, anche a servizi quali la cessione di titoli ambientali, come i trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra; i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e i certificati relativi al gas e all’energia elettrica.
I certificati verdi sono stati recentemente introdotti per consentire ai produttori di energia elettrica di adempiere all’obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica “pulita” e attestano, appunto, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili.
Similmente anche i cosiddetti certificati bianchi, ovvero i titoli di efficienza energetica attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione.
Le garanzie di origine, infine, hanno lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
Sia che si tratti, quindi, di certificati verdi, di certificati bianchi o di garanzie di origine, ci si trova in ogni caso di fronte a titoli che consentono di ottemperare gli obblighi relativi al rispetto ambientale e sono da considerarsi strettamente collegati al settore dell’energia elettrica e del gas e, quindi, in buona sostanza annoverabili tra i certificati relativi al gas e all’energia elettrica, per cui è previsto il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA.

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