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Fatture false: è possibile la detrazione dell’IVA?

lunedì 22 aprile 2013, di Valentina Pennacchio

La normativa prevede che può essere detratta dall’ammontare dell’imposta dovuta per le operazioni eseguite dal committente o dal cessionario l’IVA addebitata a titolo di rivalsa sulle fatture emesse a carico degli stessi. E per le fatture false? E’ possibile la detrazione IVA?

La prassi

Molte imprese adottano la prassi per cui le fatture dei fornitori sono registrate entro pochi giorni dalla loro ricezione, quando viene anche detratta l’IVA addebitata per rivalsa dal creditore, per cui, sia dal punto di vista formale, che sostanziale, la regolarità delle fatture è verificata solo in occasione del pagamento. Ciò può dare adito ad illeciti.

Nei casi di fattura irregolare, sia il cessionario che il committente hanno precisi obblighi, tesi a garantire la regolarizzazione della fattura, su cui occorre fare un distinguo importante. La differenza tra fattura falsa e fattura irregolare c’è e inerisce alla rilevanza penale del reato di emissione o rilascio di fattura o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire ad altri l’evasione dell’IVA o delle imposte sui redditi.

Fattura falsa: la buona fede

In merito alla fattura falsa occorre comprendere ed, eventualmente, separare la responsabilità di chi emette la fattura falsa e di chi la riceve, al fine di stabilire la possibile connivenza di quest’ultimo rispetto all’illecito o la buona fede.

La detrazione dell’IVA è subordinata alla verifica che il committente abbia agito in buona fede, inconsapevole della falsità della fattura ed estraneo all’operazione fraudolenta. Il committente può dimostrare all’Amministrazione finanziaria la propria fede attraverso una serie di elementi che possono escludere sia la sua conoscenza, che la sua conoscibilità, in base a criteri di media diligenza. Di conseguenza, il committente non può detrarre l’IVA:

  • se ha partecipato alla frode;
  • se era consapevole della frode.

Secondo la Cassazione l’Ufficio tributario è l’organo competente a stabilire gli elementi oggettivi in funzione dei quali è possibile stabilire il concorso ad una frode (l’emittente sostanzialmente non paga l’IVA che sarà poi detratta) da parte del contribuente che ha detratto l’IVA.

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