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Esonero contributivo 2016: sconto del 40% per assunzioni a tempo indeterminato, le istruzioni dell’INPS

mercoledì 30 marzo 2016, di Barbara Manna

Via libera alle pratiche per fruire dell’esonero contributivo 2016 al 40% per i datori di lavoro. Con la circolare numero 57 del 29 marzo 2016 l’INPS fornisce le istruzioni per ottenere la riduzione dei contributi previdenziali da versare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’anno in corso.

La riduzione - comunica l’INPS - introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua.

La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione. La circolare INPS numero 57 del 29 marzo fissa regole e condizioni per il diritto all’esonero contributivo e indica le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

Chi può usufruire dell’esonero al 40%
L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni - compresi i part time.

Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico: per queste forme contrattuali la normativa in vigore infatti già permette di applicare aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Sono compresi con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione. Per tutte le eccezioni su quali siano i datori di lavoro ammessi a fruire dell’incentivo l’INPS rimanda alle circolari numero 17/2015 e numero 178/2015 relative all’esonero triennale previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

I tempi dell’esonero contributivo
La norma che offre la possibilità di usufruire di questa importante riduzione dei contributi da versare da parte del lavoratore è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che, nei primi tre mesi dell’anno in corso, hanno già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

I requisiti per i datori di lavoro
L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Nella Circolare numero 57 del 29 marzo 2016 disponibile nella sua versione integrale sul sito dell’INPS, l’Ente chiarisce quanto segue: può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.

La procedura
Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il lo stesso utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche).

Per approfondire INPS, la circolare numero 57 del 29 marzo 2016

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