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Diritto camerale 2013: importo e guida al versamento. Scade il 17 giugno
giovedì 23 maggio 2013, di
Le imprese iscritte (o annotate) al Registro delle Imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono pagare ogni anno il diritto camerale, ovvero il tributo destinato alla Camera di Commercio competente in base alla Provincia in cui ha sede l’azienda alla data del 1 gennaio 2013. In caso di sedi secondarie, il pagamento va effettuato a favore della Camera di Commercio di dette sedi secondarie.
Chi sono i soggetti interessati?
In particolare i soggetti obbligati al versamento sono quelli iscritti nel Registro delle imprese al 1 gennaio 2013 o quelli che lo faranno nel corso di quest’anno, nonché:
- le imprese in amministrazione straordinaria (fino a quando è autorizzato l’esercizio d’impresa);
- in liquidazione volontaria;
- inattive dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Dal 1 gennaio 2011 sono obbligati anche i soggetti iscritti nel REA e non nel registro suddetto, quali ad esempio gli enti non profit e/o le associazioni.
Sono invece escluse dal versamento:
- le imprese fallite o quelle poste nel 2012 in liquidazione coatta amministrativa (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali cessate nel 2012 che hanno richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società e gli enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2012 e hanno fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le cooperative che si sono sciolte nel 2012 in seguito al provvedimento dell’Autorità governativa.
Importo del diritto camerale
Una nota del Ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2012 ha reso noti gli importi del diritto camerale 2013, su cui non è stato previsto alcun aggiornamento vista la difficile situazione congiunturale.
| Misure fisse | Importo |
| Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale | €88 |
| Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria | €200 |
| Misure transitorie | Importo |
| Soggetti iscritti nel REA | €30 |
| Imprese con ragione sociale di società semplice non agricola | €200 |
| Società tra avvocati (ex art.16, comma 2, Dlgs 96/2001) | €200 |
| Imprese con ragione sociale di società semplice agricola | €100 |
Le imprese diverse da quelle menzionate nelle tabelle devono calcolare il diritto camerale da versare applicando al fatturato del 2012 i seguenti importi:
| Fatturato (in euro) | Misure fisse e aluquote |
| da 0 a 100.000 | € 200 (misura fissa) |
| oltre 100.000 fino a 250.000 | € 200 + 0,015% sulla parte eccedente i 100.000 |
| oltre 250.000 fino a 500.000 | € 225,50 + 0,013% sulla parte eccedente i 250.000 |
| oltre 500.000 fino a 1.000.000 | € 255 + 0,010% sulla parte eccedente i 500.000 |
| oltre 1.000.000 fino a 10.000.000 | € 305 + 0,009% sulla parte eccedente i 1.000.000 |
| oltre 10.000.000 fino a 35.000.000 | € 1.115 + 0,005% sulla parte eccedente i 10.000.000 |
| oltre 35.000.000 fino a 50.000.000 | € 2.365 + 0,003% sulla parte eccedente i 35.000.000 |
| oltre 50.000.000 | € 2.815 + 0,001% sulla parte eccedente i 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000) |
La Camera di Commercio può decidere una maggiorazione pari al 20%. In presenza di unità locali le imprese devono versare a favore della Camera di Commercio competente il 20% di quanto dovuto per il 2013 per la sede principale fino alla soglia massima di € 200, mentre per le unità locali con sede principale all’estero deve essere versato un diritto camerale pari a € 110.
Come deve essere versato?
Ai fini del pagamento del diritto camerale non è possibile avere una rateizzazione, per cui è necessario procedere al versamento in un’unica soluzione tramite il Modello F24 telematico (sezione “IMU e altri tributi locali”). In particolare occorre indicare:
- nella sezione “codice ente” l’impresa deve indicare la sigla della Provincia della Camera di Commercio a favore del quale si deve procedere con il versamento;
- nella sezione “codice tributo” deve essere inserito il codice 3850;
- nella sezione “anno di riferimento”: 2013.
Il diritto camerale 2013 deve essere versato entro il 17 giugno 2013. E’ prevista anche la proroga di un mese (16 luglio 2013) ma con la maggiorazione dello 0,40%.
Le società il cui esercizio non combacia con l’anno solare devono procedere al pagamento entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio o, se l’approvazione del bilancio avviene oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Nei casi di tardivo (entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria) o omesso (oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria o eseguito parzialmente) pagamento, si applica una sanzione amministrativa dal 10% al 100% di quanto dovuto. Il parziale o mancato versamento del diritto camerale comporta il blocco del rilascio della certificazione camerale da parte dell’ufficio del registro delle imprese.