Legge di Stabilità: la lotta contro l’evasione fiscale si amplia. Reverse charge esteso anche al settore edile, energetico e grande distribuzione dal 1 gennaio 2015 (Legge n. 190/2014)
Nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014), sono presenti una serie di novità in ambito Iva introdotte al fine di prevenire fenomeni fraudolenti da parte dei soggetti passivi.
Abbiamo giù analizzato in IVA Reverse charge 2015: edilizia, grande distribuzione, split payment, sanzioni tutti i cambiamenti apportati dalla Legge di Stabilità.
Tra le altre disposizioni appare sicuramente rilevante quella volta all’estensione dell’applicazione del reverse charge (di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633/72) anche in altri settori legati all’attività edile, energetico e della grande distribuzione.
I nuovi settori del reverse charge
Il sistema del reverse charge, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente. Quest’ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza applicazione dell’Iva e con l’indicazione che si tratta di un’operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento, riportando l’aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
La Legge di Stabilità (commi dal 629 al 633) ha previsto, dal primo gennaio 2015, che il particolare meccanismo dell’inversione contabile debba essere applicato anche a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione, ulteriori rispetto a quelle già elencate nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 del DPR n. 633/1972 (cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l’opzione per l’imponibilità Iva; cessioni di cellulari; cessioni di personal computer e loro componenti e accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei) e nel comma settimo dell’articolo 74 dello stesso decreto (cessioni di rottami).
Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio. Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72.
Accanto a queste disposizioni, il reverse charge è esteso ad alcune operazioni del settore energetico. Si tratta delle attività legate ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; dei trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87 e di certificati relativi all’energia e al gas, nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi-rivenditori, definiti dall’articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72.
Per queste operazioni, legate al settore energetico, l’applicazione del reverse charge è prevista per quattro anni. Invece, per il settore della grande distribuzione, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea.
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