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Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): cosa cambia dal 2020?

mercoledì 25 settembre 2019, di Daniele Bonaddio

Cosa cambia dal 2020 in tema di Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU)? Nel corso del 2019, il legislatore è intervenuto più volte in materia di ISEE modificando la DSU sotto due aspetti principali: il periodo di validità e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.

Ultimo intervento cronologico si è avuto con l’art. 7 del D.L. n. 101/2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. La norma in questione ha apportato una rilevante variazione all’articolo 4-sexies del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, modificando nuovamente l’art. 10, co. 4 del D.lgs. n. 147/2017.

A riepilogare le ultime novità legislative ci ha pensato l’INPS con il Messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019.

Dichiarazione Sostitutiva Unica 2020: nuovo periodo di validità

Inizialmente l’art. 10, co. 1 del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159 (cd. Redditometro), prevedeva che la DSU fosse valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Tuttavia, per effetto delle nuove norme contenute all’art. 10, co. 4, del D.Lgs. n. 147/2017 è stata apportata una prima modifica all’arco temporale di validità delle DSU, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione fosse valida dalla data di presentazione fino al 31 agosto.

Successivamente, il D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha modificato nuovamente tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU ai fini ISEE presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Ora con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.

Il D.L. n. 101/2019 non ha fatto altro che confermare a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. In questo modo, la validità delle DSU e del modello ISEE dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.

Dichiarazione Sostitutiva Unica 2020: redditi e patrimoni da considerare

Altra novità riguarda l’anno da considerare ai fini reddituali per la determinazione dell’ISEE. Secondo le ultime novità bisogna prendere a riferimento il secondo anno precedente. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia anche l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU.

In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”.

Ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

In sintesi, quindi, per le DSU presentate:

  • dal 1° gennaio 2019, cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente);
  • dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni.
Inps messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019
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