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Congedo di maternità e paternità: le novità per i lavoratori autonomi

martedì 16 febbraio 2016, di Stefania Manservigi

Novità in vista in tema di congedo di maternità e paternità per quanto riguarda i lavoratori autonomi.
Le tutele riservate ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata sono aumentate grazie al disegno di legge del Governo sulla Riforma del Lavoro Autonomo non imprenditoriale, ossia il disegno di legge che riguarda i professionisti con o senza partita iva che completa il Jobs Act estendendo anche alle professioniste alcune tutele rese strutturali dallo scorso anno per le lavoratrici dipendenti.
Vediamo di seguito quali sono le novità e le tutele predisposte per i lavoratori autonomi per quanto riguarda il congedo di maternità e paternità.

Congedo di maternità e paternità lavoratori autonomi: le novità
La prima novità introdotta per quanto riguarda il congedo di maternità e paternità per i lavoratori autonomi è quella sancita nell’articolo 9 del testo della legge approvato lo scorso 28 gennaio, che si trova ora all’esame del Senato. Tale testo, infatti, estende la durata e l’arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali.
In base a quanto previsto, dunque, il congedo parentale potrà essere corrisposto per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino mentre attualmente lo stesso ha una durata di 3 mesi fruibili entro il primo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda il trattamento economico e il trattamento previdenziale, è prevista un’indennità pari al 30% del reddito calcolato nella misura di 1/365 del reddito preso riferimento del accertamento contributivo.
Oltre alla durata un’altra novità riguarda il fatto che l’assegno di maternità non sarà più vincolato alla sospensione dall’attività lavorativa. Le mamme potranno in questo modo ricevere l’indennità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, senza dover interrompere la propria attività lavorativa.
Il testo rafforza anche le misure predisposte per la tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio. La normativa predispone che il rapporto di lavoro dei collaboratori che prestano la loro attività in via continuativa non possa estinguersi in caso di gravidanza, malattia e infortunio; tale rapporto dovrà rimanere sospeso senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.
Il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel caso di malattia o infortunio che portino alla sospensione dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni sarà sospeso per l’intera durata degli stessi e comunque fino ad un massimo di 2 anni; decorso tale periodo di tempo, infatti, il lavoratore dovrà versare i contributi e i premi assicurativi maturati nel periodo di sospensione potendo usufruire di una rateizzazione del pagamento.

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