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Congedi Parentali 2015, domanda online: le novità e gli aggiornamenti dell’INPS sulla presentazione

giovedì 10 settembre 2015, di Simone Casavecchia

Con il messaggio n. 5626 dello scorso 9 Settembre 2015, l’INPS ha chiarito i tempi e modalità di presentazione delle domande utili a ottenere i Congedi Parentali 2015, la nuova prestazione a sostegno del reddito recentemente riformata in uno dei decreti legislativi emanati dal Governo in attuazione della delega sul lavoro (Jobs Act).
Come si ricorderà il decreto che disciplinava i congedi parentali e che allargava la platea dei beneficiari, era stato emanato in via definitiva lo scorso Giugno sebbene, anche su questa stessa testata, molti contribuenti avevano notato che non era possibile richiedere il congedo parentale con domanda online e che, all’atto pratico, sia riguardo alla domanda che riguardo all’assegnazione del sussidio, non era cambiato nulla rispetto alle vecchie regole.

Domanda cartacea e online per i congedi parentali
Il primo punto chiarito dall’INPS è che la procedura di presentazione della domanda inline per ottenere i congedi parentali sarà avviata dal prossimo 14 Settembre. Da questa data sarà, quindi, possibile utilizzare la modulistica che sarà predisposta e l’area riservata presente sul sito INPS per inoltrare la domanda utile ad ottenere il congedo parentale. In alternativa è possibile utilizzare il contact center dell’INPS o rivolgersi a un patronato.
Per quanto riguarda le domande già presentate e quelle che verranno presentate nel prossimo futuro si configura, in definitiva, la seguente situazione:

  • Rimangono valide le domande presentate in modalità cartacea fino al prossimo 13 Settembre, per gli specifici casi di congedo parentale descritti sotto;
  • dal 14 settembre 2015 l’INPS accetterà solo domande inviate per via telematica, attraverso il proprio sito;

Congedi parentali: i casi interessati dalla domanda online
Nel messaggio 5626 l’INPS ha chiarito anche che la nuova modalità online di presentazione della domanda interesserà i seguenti casi di domande di congedo parentale:

  • riferite ai periodi tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino;
  • riferite ai periodi tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
  • prolungato in caso di figli con disabilità grave;

Congedi parentali facoltativi: come funzionano e cosa cambia
Come si ricorderà i casi elencati sopra appartengono tutti alla nuova fattispecie dei congedi parentali facoltativi introdotti dalla recente revisione di questa prestazione a sostegno del reddito, avvenuta nell’ambito del Jobs Act.
Mentre il congedo parentale retribuito potrà, ora, essere richiesto fino ai 6 anni di età del bambino (o fino a 8 anni, in caso di redditi particolarmente bassi dei genitori), per il nuovo congedo parentale facoltativo si configurano le seguenti regole:

  • si tratta di un’astensione facoltativa dal lavoro che consente, appunto, di dedicare un periodo di tempo maggiore ai propri figli ma che non viene retribuita in alcun modo;
  • ha durata massima di 6 mesi;
  • può essere richiesto fino all’età massima di 12 anni del bambino contro gli 8 anni precedentemente previsti;

E’ opportuno, infine, ricordare che le nuove regole sui congedi parentali, salve successive revisioni, sono per ora delle misure di carattere sperimentale e che, pertanto, rimarranno in vigore per il solo 2015. Proprio per questo riguardo alla domanda online utile a ottenere i congedi parentali facoltativi, dal prossimo 14 Luglio, è opportuno ricordare deve essere presentata comunque:

  • entro il compimento dei 12 anni del figlio minore (naturale, adottato o con disabilità grave);
  • entro la fine del 2015.

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