Circa due settimane fa è stato dato l’annuncio dell’arrivo di un terzo decreto per gli esodati, definito dal ministro Elsa Fornero e dal ministro Vittorio Grilli, con il quale gli esodati tutelati raggiungeranno quota 130.000.
In attesa di ulteriori sviluppi in merito, la circolare n. 4678 dell’INPS del 18 marzo 2013 è intervenuta a fare chiarezza su un dubbio ricorrente: chi sono gli esodati del secondo decreto? A chi si applica la “salvaguardia dei 55.000” esodati (Decreto 8 ottobre 2012, attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012)?.
Chi sono gli esodati del secondo decreto?
La circolare dell’INPS individua quattro categorie di lavoratori ammessi alla suddetta salvaguardia:
- categoria a: lavoratori per cui le aziende hanno sancito, in sede governativa, accordi funzionali alla gestione delle eccedenze occupazionali mediante ammortizzatori sociali;
- categoria b: lavoratori per cui accordi stabilivano l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
- categoria c: lavoratori a cui è stata autorizzata la prosecuzione volontaria della contribuzione;
- categoria d: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in base ad accordi individuali (sottoscritti anche sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c.) o collettivi di incentivo all’esodo redatti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.
Criteri di ammissione
L’INPS stabilisce che relativamente alle categorie di esodati suddette siano stabiliti i seguenti criteri di ammissione alla salvaguardia:
- per la categoria a sono previsti questi criteri: accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011; fine dell’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011; perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991;
- per la categoria b sono previsti questi criteri: accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4 dicembre 2011 e permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni;
- per la categoria c sono previsti questi criteri: autorizzazione precedente al 4 dicembre 2011; non rioccupazione dopo l’autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015;
- per la categoria d sono previsti questi criteri: data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011; non rioccupazione lavorativa successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
La ripartizione dei 55.000 esodati
La circolare dell’INPS chiarisce anche come vengono ripartiti i 55.000 posti tra i lavoratori esodati:
- 40.000 categoria a;
- 1.600 categoria b;
- 7.4000 categoria c;
- 6.000 categoria d.