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Avvocati, sciopero nazionale di 3 giorni contro la riforma: date e motivi

martedì 10 maggio 2016, di Fiammetta Rubini

Avvocati penalisti vs riforma del processo penale: con uno sciopero nazionale a maggio i professionisti del foro dicono no alle norme sulla prescrizione volute dal governo.

Gli avvocati penalisti appenderanno le toghe al chiodo per tre giorni, dal 24 al 26 maggio, contro la riforma della prescrizione a cui sta mettendo mano il governo.

Lo sciopero nazionale dei penalisti è stato indetto dall’Unione delle camere penali e contesta anche le attuali norme sulle intercettazioni “che non garantiscono la riservatezza” e la riforma “asistematica” del processo.

I penalisti hanno annunciato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nei tre giorni della protesta, oltre che una manifestazione nazionale a Roma fissata per il 25 maggio: lo stesso giorno in cui scade il termine fissato per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sulla riforma del processo penale.

Avvocati vs riforma del processo: cosa dice il testo di legge?

L’annuncio dello sciopero degli avvocati penalisti giunge a pochi giorni dall’approvazione del testo unificato (ddl Penale, ddl sul giudizio abbreviato e ddl sulla prescrizione) presentato da Casson e Cucca del Pd sulla riforma del processo penale.

Le norme relative alla nuova prescrizione, definite “pesanti” dal presidente della commissione Giustizia Nicola D’Ascola, “hanno bisogno dell’intervento di un legislatore” secondo Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Il ddl contro cui protestano gli avvocati penalisti è già stato approvato in prima lettura a marzo. Il 4 maggio in commissione il testo è passato con il voto favorevole di Pd, Ap-Ncd e Psi, mentre il Movimento 5 Stelle e Gruppo misto si sono astenuti, e lega e Forza Italia hanno abbandonato la seduta per protesta.

La riforma allunga i tempi della prescrizione per i reati di corruzione e pedofilia.

  • Per la corruzione il processo dovrà intervenire non più entro 10 ma entro 15 anni pena l’estinzione del reato. Inoltre la nuova prescrizione resta così sospesa per due anni dopo la sentenza in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. Tranne che nel caso di astensione, in cui non è prevista sospensione, la prescrizione sarà sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi), perizie complesse (3 mesi) e richiesta di sostituzione del giudice.
  • Per i più gravi reati contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l’azione penale non sia stata esercitata precedentemente.

Sciopero avvocati 24-26 maggio: i perché della protesta

Quello che contestano i penalisti che 24, 25 e 26 maggio incroceranno le braccia e scenderanno in piazza per protestare è lo slogan “prescrizione più lunga e processi più brevi”. Due concetti contrastanti che, affiancati, non fanno che coprire le carenze organizzative responsabili del fatto che il 70% dei processi in Italia cada in prescrizione nel corso delle indagini preliminari.

Lo sciopero dei penalisti è anche contro la “nuova pericolosa spinta autoritaria, ispirata e alimentata da vari settori della magistratura che alimentano il conflitto aperto dalla Magistratura associata nei confronti della Politica, che deve preservare la propria indipendenza dalla magistratura e sottrarsi, con eguale autorevolezza ed autonomia, alla azione condizionante del populismo”.

Ucpi risponde al grido dell’autonomia del Legislatore, “per ricordargli il suo vincolo ai valori della Costituzione, ed il legame indissolubile dei principi del contraddittorio, dell’immediatezza, del giusto processo e della ragionevole durata, con la libertà di tutti e con la vita della nostra stessa democrazia”.

La contestazione degli avvocati penalisti è relativa soprattutto a:

  • l’allungamento dei tempi del processo, che “viola la presunzione di innocenza e il diritto alla vita degli imputati”;
  • la nuova normativa sulle intercettazioni, “del tutto insufficiente a garantire la riservatezza delle comunicazioni di coloro che occasionalmente (o indirettamente) vengano intercettati”;
  • una ulteriore estensione del processo a distanza per i processi penali con detenuti e gli strumenti del “doppio binario” del regime speciale del 41bis;
  • l’interpretazione delle norme processuali e sostanziali in materia di misure cautelari reali e in materia di utilizzo degli strumenti di captazione intrusivi.

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