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Sostegno pubblico editoria, Legge 198/2016: beneficiari e requisiti

mercoledì 7 dicembre 2016, di Anna Maria D’Andrea

Fondo pluralismo editoria: la Legge di Bilancio 2017 fissa l’ammontare delle risorse stanziate per il contributo previsto dalla legge 198/2016 in favore dell’editoria cartacea e online. La legge che modifica il sostegno pubblico all’editoria prevede inoltre la predisposizione di agevolazioni per le realtà editoriali che assumeranno con contratto a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore ai 35 anni, come misura per il sostegno dell’occupazione giovanile.

Il Fondo per il pluralismo dell’editoria avrà a disposizione 200 milioni di euro nel 2017 e altrettanti nel 2018 e 2019 come contributi di sostegno pubblico all’editoria. La normativa di riferimento, ovvero la legge 198/2016 introduce nuove regole ed istituisce il contributo statale per sostenere le attività editoriali e di incentivare l’innovazione e il pluralismo dell’informazione.

L’art. 1 della legge 198/2016 dispone l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione:

Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, nonchè di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonchè lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

La legge 198/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2016 ed entrata in vigore l’11 novembre stabilisce le modalità di richiesta, i soggetti beneficiari del Fondo per il pluralismo e l’innovazione e i requisiti necessari. Al Governo è demandato il compito di emanare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sull’editoria, i decreti necessari per il riparto e l’avvio del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

Una delle principali novità della legge 198/2016 e la portata innovativa della nuova normativa sul sostegno pubblico all’editoria è includere i giornali online tra quelli ammessi alle agevolazioni e, soprattutto, riconoscerne l’importanza ai fini dell’innovazione e del pluralismo dell’informazione.

Per l’accesso al contributo in favore del per il pluralismo e l’innovazione è necessario però rispettare i requisiti previsti e nell’articolo analizzeremo nel dettaglio i contenuti della normativa di riferimento, la legge 198/2016, quali sono i soggetti beneficiari, i requisiti e quali le risorse stanziate in favore delle imprese editoriali.

Sostegno pubblico editoria, legge 198/2016: beneficiari e requisiti

La portata innovativa della legge 198/2016 che ha istituito il Fondo per il pluralismo dell’editoria è riconoscere il peso delle testate giornalistiche online nel mondo dell’informazione. Potranno presentare richiesta di accesso al fondo di 200 mila euro annui anche le testate online, nel limite dei criteri e delle regole stabilite dalla normativa di riferimento.

Dal momento dell’entrata in vigore della legge 198/2016, il Ddl Editoria, il Governo dovrà predisporre entro 6 mesi i decreti attuativi necessari, nei quali saranno stabiliti i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e il riparto delle risorse.

L’obiettivo del Governo è quello di mettere a punto i dettagli e i criteri per l’accesso al Fondo entro la fine del 2016, di modo da predisporre il bando pubblico per la richiesta e le domande per la prossima estate e di erogare i fondi a favore dei beneficiari entro la fine del 2017.

Nella legge 198/2016 che regola l’editoria e istituisce il Fondo per il pluralismo dell’informazione si stabilisce che il riparto delle risorse dovrà tener conto soprattutto dei piccoli editori di stampa, delle radio, delle televisioni locali e della stampa online. Il sostegno pubblico in favore del pluralismo dell’informazione contempla per la prima volta i media online, le molte realtà editoriali nate sul web.

A fronte di un periodo di crisi di investimenti, il giornalismo web è riuscito a conquistarsi un’ampia fetta di pubblico e di interesse, tanto da essere riconosciuto come attività giornalistica a tutti gli effetti dalla nuova legge sull’editoria. Per l’accesso al fondo per il pluralismo dell’informazione bisognerà rispettare alcuni requisiti. Ecco tutti i dettagli.

Sostegno pubblico editoria, legge 198/2016: cosa si intende con quotidiano on-line?

La legge 198/2016 ammette i quotidiani online tra le fonti di informazione e le attività di giornalismo legalmente riconosciute. All’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e’ aggiunto il comma 3-bis con il quale viene data una definizione di quotidiano online:

Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

Sostegno pubblico editoria, legge 198/2016: beneficiari

Con il Ddl Editoria vengono stabiliti i requisiti che i richiedenti dovranno rispettare per l’accesso al fondo per il pluralismo e l’innovazione. La legge 198/2016 contiene inoltre i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi il Governo nella messa a punto dei decreti attuativi che dovranno ridefinire la platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e “indipendente” (art. 2, comma 2, lettera a).

I beneficiari del Fondo per il pluralismo e l’informazione saranno le imprese editrici che esercitano attività informativa autonoma e indipendente, costituite come:

  • cooperative giornalistiche;
  • enti senza fini di lucro, ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni.

Verranno ammesse ai contributi anche le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi all’esterno, imprese impegnate nell’editoria per ipovedenti e non vedenti, associazioni di consumatori e imprese.

Esclusi dal fondo per l’editoria gli organi di informazione dei partiti, movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici, le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

Anche per quel che riguarda il riparto del Fondo della legge 198/2016 bisognerà attendere l’emanazione dei decreti da parte del Governo ma la normativa di riferimento stabilisce i criteri ai quali questi dovranno ispirarsi.

Sostegno pubblico editoria, legge 198/2016: calcolo del contributo

Per quanto riguarda i criteri del calcolo del contributo erogato dal fondo i decreti che il Governo dovrà emanare dovranno rispettare i seguenti requisiti, in base a quanto stabilito dall’articolo 2 della normativa di riferimento:

1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate
telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta’ inferiore a 35 anni, nonchè per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione
e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
6) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie
.”

Per le domande di accesso al Fondo bisognerà presentare richiesta in modalità telematica dal 1 al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e le modalità saranno pubblicate sul sito Internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ecco il testo integrale della legge 198/2016 che disciplina il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’editoria.

legge 198/2016
Testo integrale della legge 198/2016 che istituisce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’editoria

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