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Pensione Dipendenti Pubblici: abolito il trattenimento in servizio nella Pubblica Amministrazione
venerdì 20 febbraio 2015, di
Firmata dal Ministro Marianna Madia una circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione che va a rendere operative le norme contenute nel Decreto Legge 90/2014 (e nella successiva Legge di Conversione 114/2014). In base a queste due norme, dopo il 31 Ottobre 2014 sarebbe dovuto essere abolito il trattenimento in servizio, l’istituto con il quale era concesso ai dipendenti pubblici di rimanere in servizio anche dopo il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
La circolare, attualmente in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti, oltre a prevedere l’abolizione del trattenimento in servizio per molte categorie di dipendenti pubblici, prevede anche nuove norme riguardo all’istituto della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, per il quale è stata allargata la platea delle amministrazioni pubbliche che potranno avvalersene.
Trattenimento in servizio
In base al testo della circolare firmata dal ministro Madia, viene a cadere la possibilità, riservata ai dipendenti pubblici, di poter continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età utile alla pensione. Come recita, infatti, il testo del provvedimento, l’uscita dal lavoro diviene
"obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale"
In dal modo viene fatto un importante passo avanti in quel iter di svecchiamento della pubblica amministrazione che dovrebbe garantire, quando la norma sarà operativa, un maggiore ricambio generazionale tra i dipendenti pubblici.
A tal proposito occorre specificare che la circolare viene emanata con un certo ritardo rispetto al termine del 31 ottobre 2014, data entro la quale le norme precedentemente citate sopra, prevedevano che entrasse in vigore l’abolizione del trattenimento in servizio.
Proprio per questo, la circolare specifica che
"i trattenimenti non possono proseguire (...) A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati ex lege"
In base a queste disposizioni, quindi:
- I trattenimenti in servizio divenuti efficaci e, quindi, entrati in vigore prima del 25 Giugno 2014, continuano a rimane in vigore;
- Decadono, invece, dalla loro validità i trattenimenti in servizio che, pur essendo stati già stati accettati non erano ancora divunuti effettivi alla data del 25 Giugno 2014;
Chi può ancora rimanere in servizio?
In base al dettato della circolare che è stata concordata anche con il Ministero del Lavoro, sono previsti alcuni casi in cui il trattenimento in servizio può ancora essere considerato valido per alcune, specifiche tipologie di dipendenti pubblici. Possono, quindi, proseguire il rapporto di lavoro, anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile:
- i dipendenti pubblici che, pur avendo raggiunto l’età di pensionamento prevista dall’ordinamento specifico del loro settore professionale, non hanno ancora maturato alcun diritto alla pensione;
- i dipendenti pubblici che , pur avendo raggiunto l’età di pensionamento prevista dall’ordinamento specifico del loro settore professionale, non hanno ancora maturato il requisito anagrafico necessario per ottenere la pensione di vecchiaia.
A tali dipendenti sarà concessa la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, sempre comunque non oltre il 70° anno di età, al fine di raggiungere i requisiti minimi previsti per accedere alla pensione.
Casi di esclusione: i magistrati
Per specifiche categorie professionali sono previste dalla circolare delle deroghe. Il primo di questi casi è quello dei magistrati per i quali i termini entro cui potrà durare il trattenimento in servizio è stato esteso fino al 31 dicembre 2015. L’estensione interessa tutte le categorie di magistrati, siano essi ordinari, amministrativi, contabili o militari. Alla data del 31 Dicembre 2015 tutti i magistrati che stanno attualmente usufruendo della possibilità di trattenimento in servizio dovranno comunque essere collocati a riposo.
Casi di esclusione: i medici
Anche per quanto riguarda i dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario, è prevista una deroga alla disciplina generale, dal momento che per essi, continua a valere la normativa precedente in base alla quale sono fissati i seguenti limiti per il collocamento a riposo:
- compimento del 65 anno di età;
- oppure, su richiesta dell’interessato, maturazione dei 40 anni di servizio effettivo;
Anche per i medici è comunque confermato il limite massimo dei 70 anni di età, per la permanenza in servizio.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Ridefinita anche la disciplina della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, l’istituto in base al quale una pubblica amministrazione potrà decidere di interrompere un rapporto di lavoro in essere, seppur con l’esplicita necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati.
Il termine di preavviso rimane invariato a sei mesi; viene escluso un limite temporale di applicabilità di questo strumento e la platea delle pubbliche amministrazioni che potranno applicarlo viene allargata includendo in essa ancvhe le Autorità indipendenti.
Sono escluse dall’utilizzo di questo strumento le categorie del personale pubblico per le quali è previsto un regime speciale per accedere al pensionamento, quindi: personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.
