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Ultime novità Inps Naspi 2017 nella circolare 224/2016
martedì 20 dicembre 2016, di
Naspi 2016 2017: ultime novità e chiarimenti INPS nella circolare numero 224/2016 del 15 dicembre 2016. L’INPS è intervenuta nuovamente in materia di NASPI per chiarire alcuni aspetti fondamentali su sanzioni, lavoratori del settore turismo e terme e particolari implicazioni del Decreto Legislativo numero 185/2016.
Naspi 2017: la normativa di riferimento, com’è noto, è particolarmente complessa e richiede molte conoscenze tecniche specifiche per collocarne correttamente tutte le possibili conseguenze.
In questo articolo ci soffermiamo sui chiarimenti forniti dall’INPS in materia di Naspi 2016 2017, con particolare riferimento al tema delle sanzioni e dei lavoratori del settore turismo e terme.
NASPI 2017: chiarimenti nella circolare INPS numero 224 del 15 dicembre 2016
Ecco la circolare INPS numero 224 del 15 dicembre 2016 con tutti i chiarimenti su NASPI 2017, con particolare riferimento al regime sanzionatorio ed alle implicazioni del D. Lgs. 185/2016 sui lavoratori del settore terme e turismo:
NASPI 2017: chiarimenti su sanzioni nella circolare INPS 224/2016
L’INPS interviene in materia di NASPI 2016 2017, chiarendo innanzitutto alcuni aspetti importanti in materia di sanzioni.
Regime sanzioni NASPI 2017: quando si perde l’indennità di disoccupazione?
Il primo punto su cui l’INPS è intervenuta in materia di NASPI è quello sanzionatorio.
Ecco cosa si legge nella premessa e quadro normativo.
Con il decreto legislativo 185/2016 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 81/2015, e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015, emanati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto jobs act).
In particolare, le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. l) e dall’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 185/2016 prevedono rispettivamente:
- la modifica dell’art. 21 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di sanzioni connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupazione percettori delle prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI;
- l’integrazione dell’art. 43 del decreto legislativo n. 148/2015, con l’aggiunta del comma 4 bis, nel quale si prevede un trattamento economico di disoccupazione, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, a favore dei lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali con particolari caratteristiche contributive, esclusivamente per le cessazioni intervenute nell’anno 2016.
NASPI 2017: i chiarimenti sulle sanzioni della circolare INPS 224 del 15 dicembre 2016
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150/2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:
- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.
Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016, individua le sanzioni che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.
Ecco i chiarimenti forniti dall’INPS sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di NASPI:
- le sanzioni di cui alla normativa richiamata dalla circolare INPS 224/2016hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.
- la decurtazione delle prestazioni NASPI comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
- nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
- qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.
Sanzioni ASDI: i chiarimenti nella circolare INPS 224/2016
Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 22/2015, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 150/2015 (vedi circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 de 24/05/2016).
Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.
Ecco i chiarimenti forniti dall’INPS nella circolare 224/2016 in materia di sanzioni ASDI:
“Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato. Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.”
Comunicazione sanzioni NASPI ASDI e come fare ricorso all’ANPAL
Le sanzioni relative alle violazioni NASPI e ASDI sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 150/2015 - dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.
Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.
L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate
NASPI lavoratori settore turismo e terme: i chiarimenti INPS nella circolare 224/2016
Nella circolare 224/2016 l’INPS tratta, inoltre, la particolare disposizione che, anche nel 2016, permette ai lavoratori stagionali dei settori turismo e terme (stabilimenti termali), che perdono involontariamente l’occupazione, di continuare a percepire la Naspi.
In che modo i lavoratori del settore turismo e terme possono continuare a beneficiare del trattamento NASPI?
La disposizione contenuta nel Dlgs 185/2016 stabilisce che:
“qualora la durata della Naspi, calcolata secondo le regole ordinarie, risulti inferiore a quella determinata computando anche i periodi contributivi che, nei 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione, hanno già permesso l’erogazione di prestazioni di disoccupazione (sono escluse miniAspi e Naspi) la nuova prestazione è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra i due periodi calcolati sia almeno pari a 12 settimane (tre mesi). In ogni caso la Naspi così determinata non può superare il limite di 4 mesi.”
Accedendo al file di cui sopra - circolare INPS 224/2016 - si potranno leggere anche gli esempi e le tabelle esplicative fornite dall’Istituto di previdenza.