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Correzioni Modello 730: tutte le istruzioni per il modello 730/2016 integrativo
lunedì 26 settembre 2016, di
Modello 730/2016: cosa succede se il contribuente si accorge di aver commesso errori ovvero omissioni nella predisposizione e nell’invio telematico della dichiarazione dei redditi del lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati? Il Fisco prevede oggi la possibilità di rettificare il modello 730/2016 con il modello integrativo da inviare entro il prossimo martedì 25 ottobre 2016.
In questo articolo proviamo a fornire ai nostri lettori le principali istruzioni per la compilazione e l’invio del modello 730/2016 integrativo.
Scadenza modello 730/2016 integrativo
I contribuenti che dopo l’invio della dichiarazione dei redditi Modello 730/2016 si sono accorti di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li hanno riportati in maniera errata, passato il termine per l’invio di una dichiarazione sostitutiva, possono rimediare agli stessi errori attraverso l’invio del modello 730/2016 integrativo.
Il riferimento normativo del modello 730 integrativo è contenuto all’art.14 del Decreto Ministero delle Finanze n°164 del 1999 che cosi recita:
“I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi ... ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito”.
La scadenza del modello 730/2016 integrativo è il prossimo 25 ottobre 2016; il Modello 730/2016 integrativo può essere presentato solo se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730/2016 originario. Si tratta quindi di casi che riguardano correzioni di dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte.
Il contribuente può rivolgersi per la presentazione dei modello 730/2016 integrativo ad un Caf o ad un professionista abilitato e questo vale anche nel caso in cui l’assistenza fiscale sia stata prestata in precedenza dal sostituto d’imposta o il contribuente abbia provveduto direttamente.
Ovviamente il contribuente è tenuto a presentare al professionista tutta la documentazione necessaria a verificare la conformità dell’integrazione effettuata.
Il CAF o il professionista abilitato sono tenuti entro il 10 novembre 2016 ad effettuare:
- la verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa;
- il calcolo delle imposte;
- la consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730/2016 integrativo ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo;
- la comunicazione al sostituto il risultato finale della dichiarazione;
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Modello 730/2016 integrativo: i casi in cui non va presentato
Attenzione però, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2016 dovesse risultare un maggior debito o un minor credito non è mai possibile ricorrere al Modello 730/2016 integrativo.
In questo caso il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla presentazione del Modello Unico 2016.
In questo caso la presentazione del Modello Unico 2016 potrà avvenire:
- entro il 30 settembre 2016, nel caso di correttiva nei termini, contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta come da indicazioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva è il caso di modello unico integrativo, il contribuente versarà oltre al tributo gli interessi e le sanzioni da ravvedimento;
- entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello della presentazione del modello 730, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Da ricordare, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730/2016 originario, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.
Il modello 730/2016 integrativo: la compilazione
La presentazione del Modello 730/2016 integrativo comporta l’invio di un nuovo Modello 730/2016 che deve essere completo di tutte le sue parti.
Quindi oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.
In questo caso a seconda dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare i relativi codici identificati da inserire nella casella di riferimento:
- Codice 1, nell’ipotesi generale qualora il contribuente si accorge di non aver
fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione che determinano un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari ad esempio per correggere errori che non modificano la liquidazione dell’imposta; - Codice 2, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto. Il nuovo Modello 730/2016 integrativo deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del Modello 7302016 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- Codice 3, se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che
consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario.