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Cosa succede se non presento il modello 730/2016 entro la scadenza?

venerdì 1 luglio 2016, di Francesco Oliva

Modello 730/2016: cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente? Com’è noto, la dichiarazione dei redditi modello 730/2016 deve essere presentata da tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi di lavoro autonomo per i quali non sussiste l’obbligo di partita IVA, redditi di capitale, redditi diversi ed alcuni redditi soggetti a tassazione separata.
A questo punto la domanda è: cosa succede se la dichiarazione dei redditi modello 730/2016 non viene presentata o viene presentata oltre i termini di scadenza previsti?

Ecco tutte le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi lavoratori dipendenti modello 730/2016.

Cosa succede se non presento il modello 730/2016? Ecco le sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi omessa si ha quando la dichiarazione dei redditi del contribuente (modello 730 o modello UNICO):

  • non viene presentata;
  • viene presentata oltre i 90 giorni.

Quali sanzioni devo pagare se non presento la dichiarazione dei redditi modello 730/2016?
In caso di mancata presentazione del modello 730/2016 le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

  • dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro;
  • da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte;
  • la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo;
  • la sanzione è aumentata del 50% in caso di recidiva.

Cosa succede se presento il modello 730/2016 con un reddito falso e non veritiero? Ecco le sanzioni per la dichiarazione dei redditi infedele

La dichiarazione dei redditi modello 730/2016 infedele si configura quando viene indicato un reddito falso e non veritiero. Nel caso in cui tale reddito sia diverso (più basso in questo caso) da quello risultante dalla certificazione unica del contribuente medesimo allora l’Agenzia delle Entrate avrà gioco facile ad individuare l’errore commesso.

Cosa succede e quali sanzioni rischio di subire se presento il modello 730/2016 infedele?
Le sanzioni per dichiarazione dei redditi infedele previste dall’attuale normativa fiscale sono le seguenti:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni);
  • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo;
  • la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superi il 10% del reddito dichiarato;
  • la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato;
  • la sanzione è aumentata del 50% in caso di recidiva.

Cosa succede se presento il modello 730/2016 incompleto? Ecco tutte le sanzioni previste

Il modello 730/2016 deve essere presentato ricordandosi di indicare tutte le diversi fonti reddituali: redditi da lavoro dipendente, redditi diversi, redditi di capitale.

In questo caso, le sanzioni previste sulla dichiarazione dei redditi incompleta sono le stesse previste per la dichiarazione dei redditi infedele ovvero:

  • dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni);
  • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo;
  • la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superi il 10% del reddito dichiarato;
  • la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato.

Modello 730/2016 nullo: definizione e sanzioni previste

Il modello 730/2016 si definisce nullo la dichiarazione dei redditi:

  • viene presentata su modelli non conformi;
  • non viene sottoscritta;
  • non viene sottoscritta da un contribuente legittimato a sottoscriverla.

Le sanzioni previste per la dichiarazione dei redditi nulla sono le stesse previste per la dichiarazione dei redditi omessa ovvero:

  • dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro;
  • da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte;
  • la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo.

Modello 730/2016: soggetti obbligati alla presentazione

Il modello 730/2016 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Il modello 730/2016 senza sostituto d’imposta
I contribuenti che nel 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2016 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio possono ugualmente presentare il modello 730/2016. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il modello 730/2016 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Persone fisiche.

Si tratta in particolare dei seguenti quadri:

  • il quadro RM, se hanno percepito nel 2015 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2015. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello Unico non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
  • il quadro RT, se nel 2015 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2015 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015
  • il modulo RW, se nel 2015 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2016 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

Modello 730/2016: la nuova scadenza prevista dopo la proroga

La scadenza del modello 730/2016 è il prossimo 22 luglio 2016; in precedenza, la scadenza originaria era prevista per il 7 luglio.
Com’è noto, non senza polemiche, il modello 730/2016 è stato oggetto di proroga come il modello Unico. Dovrebbe trattarsi dell’ultima proroga di questo tipo, alla luce del fatto che il Governo ha deciso di rendere strutturale la scadenza del 730 a fine luglio.

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