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Controlli fiscali: la guida dell’Agenzia delle entrate su versamenti, rate e interessi

martedì 3 maggio 2016, di Giuseppe Guarasci

Con la Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito interessanti chiarimenti con una guida esplicativa relativa a versamenti, rate e interessi di somme dovute a seguito di controlli fiscali.
La circolare esplicativa interviene spiegando l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli fiscali.

In quante rate si possono pagare le somme derivanti dai controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate? quali sono i termini dei versamenti e come vanno calcolati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima? Di seguito le risposte più significative fornite dal Fisco a questi quesiti.

Controlli fiscali: i nuovi prospetti di rateazione

Ecco in sintesi i nuovi piani di rateazione previsti dall’Agenzia delle Entrate, nei quale di denota principalmente un progressivo innalzamento delle rate a disposizione e quindi maggior tempo a disposizione per il contribuente per dilazionare il proprio debito derivante da attività di controllo fiscale:

  • per i pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, è stato innalzato il numero di rate, per debiti fino a 5000 euro sono state introdotte un massimo 8 rate trimestrali di pari importo (prima erano 6);
  • per i pagamenti a seguito di accertamenti con adesione, è stato ampliato il numero di rate per debiti sopra i 50.000 euro, per un massimo 16 rate trimestrali di pari importo (prima erano 12);
  • per i pagamenti a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione, è stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti;
  • per i pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione è stato ampliato il numero di rate per debiti sopra i 50.000 euro, per un massimo 16 rate trimestrali di pari importo (prima erano 12);
  • per i pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, la possibilità di pagare a rate è ammessa soltanto quando l’importo relativo all’imposta liquidata non è inferiore a 1000 euro. Il contribuente deve pagare almeno il 20% dell’imposta liquidata e può rateizzare il debito residuo in 8 rate trimestrali fino a 20.000 euro di debito e fino ad un massimo di 12 rate trimestrali sopra i 20.000 euro.

Controlli fiscali: i termini di versamento

Ancora nel dettaglio, ecco i principali termini di versamento forniti dall’Agenzia delle entrate nella nuova circolare, in base alle diverse attività di controllo fiscale:

  • per i pagamenti a seguito di accertamenti con adesione, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre (precedentemente il termine variava in funzione della data del primo versamento);
  • per i pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre (precedentemente il termine variava in funzione della data del primo versamento);
  • per i pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, il termine generale è fissato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e va versato almeno il 20 per cento dell’imposta liquidata; per quanto riguarda invece il termine di versamento delle rate, quelle successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Controlli fiscali: gli interessi

Le principali novità degli interessi derivanti da somme dovute a seguito di controlli fiscali sono i seguenti invece:

  • per i pagamenti a seguito di accertamenti con adesione, sono dovuti gli interessi di rateazione (al tasso legale), sull’importo delle rate successive alla prima, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento (precedentemente detti interessi erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata);
  • per i pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione ugualmente, sono dovuti gli interessi di rateazione (al tasso legale), sull’importo delle rate successive alla prima, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento (precedentemente detti interessi erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata);
  • per i pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, gli interessi di rateazione si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta dovuta.

Controlli fiscali: altri chiarimenti

I chiarimenti finali dell’Agenzia delle entrate interessano invece i casi di inadempimenti lievi.
I contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di attività di controllo fiscale.
Con la nuova normativa inoltre la rateazione è salva anche nel caso in cui i contribuenti versano una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3% del totale e comunque per un importo non superiore ai 10.000 euro.
Rateazione valida anche nel caso in cui la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.
E’ la stessa circolare poi, che spiega in questi casi i mezzi a disposizione del contribuente per ravvedersi del versamento carente o tardivo ed evitare così l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio.
Infine, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza rata successiva, è stata ridotta al 45% (prima era del 60% ) la sanzione di cui all’art. 13 d. lgs. n. 471/97, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta accertata a seguito di attività di controllo fiscale.

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