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Iscrizioni 5 per mille: semplificazioni in arrivo

giovedì 25 agosto 2016, di Giuseppe Guarasci

Con la pubblicazione del DPCM del 7 luglio 2016 in gazzetta ufficiale vengono introdotte importanti novità in materia di semplificazione all’accesso agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille.
Il DPCM del 7 luglio 2016 introduce inoltre, delle novità in materia di distribuzione e controllo, nonché in materia di rendicontazione delle somme facenti capo all’imposta sulle persone fisiche devoluta, nella misura del 5 per mille dai contribuenti ai soggetti aventi diritto.

Di seguito tutte le importanti novità introdotte dal 2017 riguardanti semplificazioni in materia di documentazione da presentare al fine di accedere agli elenchi predisposti dei beneficiari del 5 per mille.

Iscrizioni al 5 per mille semplificate

Sicuramente la principale novità introdotta dal recente DPCM del 7 luglio 2016 riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve accompagnare, entro il 30 giugno di ogni anno la richiesta di ammissione agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille.
La novità sta nel fatto che questa non sarà più obbligatoria ogni anno, ma dovrà essere presentata solo se si modificheranno i requisiti o le caratteristiche dell’ente richiedente, ciò fermi rimanendo i requisiti di ammissione al riparto del 5 per mille medesimo.
Ecco quanto recita testualmente in merito il DPCM del 7 luglio 2016:

1. L’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno
”.

Uno dei classici casi per il quale la dichiarazione sostitutiva di cui alle righe precedenti perde efficacia potrebbe essere quello della variazione del rappresentate legale.
La procedura in questo caso prevede che il nuovo rappresentante dovrà provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella d’iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
Nel caso in cui invece vi sia una sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente dovrà invece sottoscrivere e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.

Cinque per mille: la procedura precedente alle semplificazioni introdotte dal DPCM del 7 luglio 2016

Ad oggi invece, la procedura prevede che l’ente che vuole essere ammesso agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille deve presentare ogni anno la richiesta poiché non è valevole a tempo indeterminato la presentazione di un’unica richiesta fatta negli anni precedenti.

Ricapitolando, la procedura prevede che sia gli enti di volontariato che le associazione sportive dilettantistiche sono tenuti entro il 9 maggio all’invio dell’apposita domanda per via telematica: direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Sono ammessi alle iscrizioni nelle liste del 5 per mille, anche gli enti che hanno presentato domande di iscrizione errate o irregolari, purché abbiano provveduto alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.
Entro il 30 giugno infine, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione alle liste del contributo per il 5 per mille 2016.

L’invio che potrà avvenire a mezzo raccomandata o pec, dovrà essere indirizzato per quanto riguarda gli enti del volontariato alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza ovvero all’ufficio territoriale del CONI di competenza, per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti destinatari del 5 per mille

I soggetti destinatari della specifica procedura di iscrizione alle liste per il 5 per mille, avente come finalità la possibilità di beneficiare del contributo sono i seguenti:

  • enti del volontariato: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti ecclesiastici, organizzazioni di volontariato iscritte agli appositi elenchi, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni di diritto privato;
  • associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Va specificato poi, che vi sono altri soggetti beneficiari del contributo 5 per mille che non soggiacciono alla specifica procedura descritta nella circolare n.13/E del 26 marzo 2015, poiché regolati dai specifici settori di appartenenza, ovvero:

  • gli enti della ricerca scientifica e le università;
  • gli enti di ricerca sanitaria;
  • il Comune di residenza del contribuente, per le attività sociali;
  • i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

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