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Cambio di sesso anche senza operazione chirurgica: per la Corte Costituzionale è possibile
sabato 15 luglio 2017, di
Cambio di sesso: è obbligatoria l’operazione chirurgica per ottenere il riconoscimento del giudice?
Importante sentenza della Corte Costituzionale in merito al cambio di sesso: affinché il giudice riconosca la nuova identità è necessario che ci sia stato un accertamento rigoroso dell’intervenuta transazione dell’identità di genere, anche senza che si sia provveduto con l’intervento chirurgico di “normoconformazione”.
La sentenza n°180 del 2017, depositata nella giornata del 13 luglio, è molto importante perché fa chiarezza sull’interpretazione dell’articolo 1 comma I della legge 164/1982 - contenente le “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” - che secondo il Tribunale di Trento non rispetta i principi di costituzionalità. Qui si legge che:
“La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Quindi, per la legge solo in seguito ad “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” di una persona questa può chiedere il cambio di sesso rivolgendosi al tribunale.
Ma cosa si intende con questo termine? Per il cambio di sesso è obbligatorio sottoporsi ad un’intervento chirurgico - “demolitorio” o “ricostruttivo” a seconda dei casi - oppure è sufficiente aver completato il periodo di transizione?
Secondo il Tribunale di Trento che ha chiesto l’intervento della Corte Costituzionale l’interpretazione giusta sarebbe la seconda. Nel primo caso, infatti, si tratta di un’imposizione in grado di “pregiudicare” l’esercizio del diritto al cambio di sesso, e per questo è contraria ai principi costituzionali.
A tal proposito negli anni scorsi c’erano già state alcune sentenze in merito alla non necessità dell’intervento chirurgico per il cambio di sesso, ma la pronuncia della Corte Costituzionale è certamente la più importante perché chiarisce definitivamente ogni dubbio.
Corte Costituzionale: gli elementi necessari per il cambio sesso
Come vi abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo, la Corte Costituzionale ha dato ragione al Tribunale di Trento confermando che per riconoscere il cambio dell’identità sessuale di una persona il giudice deve prendere in considerazione la sussistenza di diversi elementi, tra i quali non figura l’intervento chirurgico.
Nel dettaglio, la Corte ha stabilito che è fondamentale accertare:
- la serietà e l’univocità dell’evento;
- l’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Per la Corte Costituzionale quindi è sufficiente che la persona dimostri di aver già esercitato il proprio diritto all’identità di genere e che lo abbia fatto in maniera definitiva.
Affinché questo diritto sia stato esercitato, però, non è obbligatorio sottoporsi all’intervento chirurgico, basta anche che il richiedente sia stato protagonista di determinati comportamenti. Per capire quali possiamo vedere quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza 221 del 2015, nella quale erano stati affermati gli stessi principi poi confermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 180/2017.
Qui è stato riconosciuto come atteggiamento riconducibile all’esercizio dell’identità di genere l’aver manifestato la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti e nelle formazioni di partecipazione politica e sociale.
Il trattamento chirurgico è solo una delle possibili tecniche con le quali realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali e non l’unica.
È la tutela della salute dell’individuo ad avere la priorità sulla corrispondenza tra “sesso anatomico” e “sesso anagrafico” ed è per questo che per la Corte Costituzionale il “trattamento chirurgico è un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - (come sosteneva il Tribunale di Trento) - ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Il consenso all’operazione chirurgica quindi dovrà essere sempre richiesto dalla persona, la quale deve aver preso questa decisione in totale libertà e senza pressione alcuna. Sarà il Tribunale competente poi a darne l’autorizzazione in garanzia del diritto alla salute o qualora si voglia consentire alla persona di raggiungere uno “stabile equilibrio psicofisico”.