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Bilanci 2018: guida al deposito presso il Registro delle Imprese
mercoledì 7 marzo 2018, di
Deposito Bilanci 2018: dovrà essere utilizzata a partire da marzo la nuova tassonomia XBRL, già in vigore dal mese di gennaio, modificata a seguito dei recenti aggiornamenti ai principi contabili nazionali OIC.
La guida al deposito telematico del Bilancio annuale e dell’eventuale Elenco Soci è stata pubblicata da UnionCamere il 2 marzo 2018 e fornisce tutte le indicazioni utili per facilitare le società e i professionisti nell’adempimento e per creare linee guida uniformi su scala nazionale.
Nel documento dal titolo “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese” si ricorda che con il decreto legislativo n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE sono stati modificati molti articoli del nostro codice civile e, di conseguenza, sono state introdotte importanti modifiche ai principi contabili nazionali per i bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016.
Proprio in tal senso, la tassonomia XBRL è stata integrata e aggiornata alla versione 2017-07-06 e sarà obbligatorio utilizzarla per il deposito dei bilanci a partire dal 1° marzo 2018.
Nell’allegare di seguito la guida operativa alla stagione dei bilanci 2018 pubblicata da UnionCamere vediamo alcune importanti indicazioni e novità.
Deposito bilanci 2018: la guida UnionCamere
Secondo quanto previsto dall’art. 2435 del codice civile, entro 30 giorni dalla data di approvazione le imprese sono tenute a presentare il bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese competente per territorio.
Il Manuale Operativo pubblicato da UnionCamere riepiloga le fasi da seguire e i termini di presentazione: l’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea debba essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.
Qualora lo Statuto lo consenta, l’assemblea può essere convocata anche entro 180 giorni per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
A partire dal 2010 è entrato in vigore l’obbligo di depositare il bilancio d’esercizio presso il Registro delle Imprese in formato XBRL per tutte società, eccetto che per i casi di esonero esplicitamente previsti dalla normativa.
Per chi non ne fosse già a conoscenza, si ricorda che il formato XBRL è uno standard informatico internazionale che consente di depositare il bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile rendendo i dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell’impresa che li ha depositati. In Italia il bilancio in XBRL è stato reso obbligatorio con decreto del 2008.
Come precedentemente anticipato, da marzo 2018 diventerà obbligatorio l’utilizzo della tassonomia XBRL nella versione 2017-07-06: l’entrata in vigore della riforma del bilancio d’esercizio ha comportato la necessità di integrare la precedente tassonomia tenuto conto della nuova definizione europea di PMI.
Per tutti i bilanci di esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2016, sarà possibile utilizzare facoltativamente la tassonomia 2015-12-14. Allo stesso modo si ricorda che per i bilanci depositati prima del 1° marzo 2018 sarà possibile utilizzare la tassonomia precedente, la 2016-11-14.
Si riporta di seguito la guida UnionCamere al deposito dei bilanci 2018:
Bilancio in formato XBRL: quando non è obbligatorio
Come si è già avuto modo di anticipare, il deposito del bilancio in formato XBRL è sempre obbligatorio, fatta eccezione dei casi di esonero esplicito.
La nuova tassonomia introdotta a partire dal 1° marzo 2018 non interviene a modificare quanto previsto e pertanto sono esclusi dall’obbligo i seguenti soggetti:
- società quotate in mercati regolamentati intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni);
- società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali - ciò vale anche per il bilancio consolidato;
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:
- Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B e cod. atto – 715);
- Bilancio sociale (Mod. B e cod. atto - 716);
- Bilancio consolidato di società di persone (Mod. B e cod. atto - 721);
- Consorzi confidi (Mod. B e cod. atto – 711,712,718)
- Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 e cod. atto - 730).