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Assegni trasferibili, verso la riduzione delle sanzioni
giovedì 10 maggio 2018, di
Il MEF prova a mettere un punto alla vicenda degli assegni privi della clausola di non trasferibilità: saranno ridotte le sanzioni in caso di violazioni.
La novità, che modifica le regole previste ad oggi sull’obbligo di emissione di assegno non trasferibile e deroga alle multe salate comminate ai contribuenti, sarà inserite all’interno del decreto antiriciclaggio che sarà approvato durante il Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2018.
Ad anticipare la novità è il quotidiano Italia Oggi che, con un articolo firmato dalla giornalista Cristina Bartelli, fornisce alcune indiscrezioni in merito alla riduzione delle sanzioni per gli assegni trasferibili.
I casi recenti sulle multe salate comminate a contribuenti per assegni privi della clausola non trasferibilità hanno portato alla necessità di rivedere l’apparato sanzionatorio, soprattutto per le violazioni di entità minore spesso causate da semplici sviste o disattenzioni.
Sanzioni ridotte per gli assegni privi della clausola non trasferibile
La riduzione delle sanzioni previste per gli assegni privi della clausola non trasferibile è una delle misure introdotte dal MEF con il decreto antiriciclaggio che sarà sottoposto all’attenzione e all’approvazione del CdM di venerdì 11 maggio 2018.
Si cercherà di ripristinare in parte quanto previsto dal decreto n. 231/2007, che prevedeva sanzioni determinate in misura percentuale sulla base dell’importo dell’assegno emesso (da un minimo dell’1% fino ad un massimo del 40%).
La norma modificata con decreto legislativo n. 90/2017 era stata notevolmente appesantita: sanzioni da un minimo di 3.000 euro e fino a 50.000 euro in caso di violazioni compiute a partire dal 4 luglio 2017; modifiche che, inoltre, avevano appesantito anche l’oblazione, ovvero sulla possibilità di versare volontariamente una determinata somma per concludere anticipatamente (ed entro 60 giorni dalla data di contestazione) il procedimento sanzionatorio.
Sanzione al 10% per assegni di importo non superiore a 30.000 euro
Stando a quanto anticipato da ItaliaOggi, la soluzione individuata dal MEF e recepita con il decreto antiriciclaggio, prevede che per gli assegni privi di clausola non trasferibile di importo non superiore a 30.000 euro la sanzione sarà pari al 10% dell’importo.
Inoltre, la modifica all’importo delle multe in caso di utilizzo di assegni trasferibili, prevederà anche la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’applicazione della legge più favorevole nel caso di violazione commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgls. n. 90 del 25 maggio 2017.
La stessa possibilità di calcolare la sanzione più conveniente, sulla base della nuova normativa prevista dal MEF, è ammessa per le violazioni compiute successivamente all’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio 90/2017, ovvero per le multe comminate in caos di violazioni commesse tra il 4 luglio 2017 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto.
La possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni si applicherà anche in caso di pagamento dell’oblazione. Si attendono, a tal proposito, ulteriori indicazioni che saranno rese disponibile non appena verrà pubblicato il nuovo decreto antiriciclaggio con le novità introdotte dal MEF.