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Voluntary disclosure nazionale: come funziona? Ecco le modalità applicative

martedì 17 marzo 2015, di Vittoria Patanè

Si può accedere alla procedura di collaborazione volontaria anche se non si hanno attività illecite detenute all’estero. Questo quanto stabilisce l’art.1, comma 2 della legge n.186 del 2015 nel merito di quella che viene chiamata "voluntary disclosure nazionale".

In questo caso vengono applicate le procedure relative alla collaborazione volontaria internazionale. In particolare:

 le modalità di presentazione dell’istanza;
 i periodi d’imposta interessati;
 il termine per la comunicazione all’Autorità giudiziaria;
 le cause di inammissibilità;
 gli effetti della procedura;
 la sanzione penale per l’esibizione di atti falsi e la comunicazione di dati non rispondenti al vero.

A differenza della voluntary disclosure internazionale, per quella nazionale non sarà possibile determinare un forfet sui rendimenti e versare l’imposta con l’aliquota del 27%.

Voluntary disclosure nazionale: come funziona?
La circolare n.10/E del 2015 spiega che questo meccanismo è stato creato per:

venire incontro a due esigenze principali: quella di evitare che alla emersione di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all’estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e quella di evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili, tra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia”.

Il termine per accedere alla procedura di collaborazione volontaria nazionale scadrà il prossimo 30 settembre 2015 e essa potrà essere utilizzata per riparare le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini:
 dell’IRPEF e addizionali,
 delle imposte sostitutive,
 dell’IRAP,
 dell’IVA.

La voluntary disclosure "interna" si applica anche alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta commesse fino al 30 settembre del 2014 riguardanti i maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituite o detenute all’estero.

Voluntary disclosure nazionale: domanda
La domanda di adesione dovrà riguardare i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione, siano ancora in vigore i termini per l’accertamento. Si potrà fare richiesta dunque per i periodi dal 2010 al 2013. In caso di omessa dichiarazione sarà possibile includere anche il 2009.

Voluntary disclosure nazionale: soggetti interessati
Possono accedere alla voluntary disclosure nazionale i contribuenti che non sono soggetti agli obblighi dichiarativi previsti dal monitoraggio fiscale, inclusi i non residenti. Possono inoltre "partecipare" alla collaborazione volontaria, coloro che, pur essendo soggetti agli obblighi sopra riportati, vi hanno già adempiuto correttamente.

In ultimo possono usufruire della procedura anche i contribuenti che si avvalgono della voluntary disclosure internazionale, ma per annualità differenti.

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