Home > Altro > Archivio > Visite fiscali: la Cassazione giustifica lavoratore assente dal domicilio. (…)
Visite fiscali: la Cassazione giustifica lavoratore assente dal domicilio. Ecco regole e sanzioni in caso di malattia
lunedì 16 giugno 2014, di
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 2047/2014 giustifica l’assenza del lavoratore in malattia dal proprio domicilio anche nelle fasce orarie di reperibilità. I lavoratori che si assentano dal lavoro per questioni di salute hanno l’obbligo di risiedere presso il domicilio in determinate fasce orarie, nelle quali il medico potrebbe suonare il campanello per effettuare una visita fiscale. Il datore di lavoro infatti, ha la possibilità di verificare l’effettiva malattia del proprio lavoratore richiedendo una visita fiscale presso il domicilio indicato sul certificato di malattia. Se il lavoratore non si trova presso la sua abitazione nelle fasce orarie indicate, può incorrere in sanzioni e perdere il diritto all’indennità di malattia. Ma la sentenza delle Cassazione fornisce nuove indicazioni circa i motivi che possono giustificare l’assenza del lavoratore.
Ecco una breve guida alle sanzioni e/o giustificazioni per il lavoratore assente dal proprio domicilio.
Sentenza Cassazione
La corte di Cassazione, sezione lavoro ha emesso la sentenza numero 2047/2014: Giustificato allontanamento dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità. La Corte ha accolto il ricorso di un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro in cui chiedeva la restituzione della somma trattenutagli in seguito all’assenza dal domicilio nel corso di una visita fiscale e l’annullamento della relativa sanzione disciplinare. Il lavoratore era risultato assente dal proprio domicilio nella fascia oraria di reperibilità e non aveva preventivamente avvisato la società dell’allontanamento.
I Giudici hanno ritenuto giustificate sia l’assenza del lavoratore dal domicilio che la mancata comunicazione, accertando "la recrudescenza di una patologia molto dolorosa tale da rendere indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla datrice di lavoro".
Visite fiscali
Le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori in malattia variano a seconda della tipologia di lavoro svolto. Per i dipendenti statali, della P.A., insegnanti, militari, dipendenti di ASL o Enti locali l’obbligo di reperibilità è valido 7 giorni su 7, inclusi giorni non lavorativi, week end, festivi e prefestivi, nelle fasce orarie:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- dalle ora 15.00 alle ore 18.00.
Mentre i lavoratori privati hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi e non lavorativi, nelle fasce orarie:
- dalle ore 10:00 alle 12:00;
- dalle ore 17:00 alle 19:00.
Per approfondire leggi la guida alle visite fiscali.
Sanzioni
In caso di assenza dal domicilio nelle fasce orarie appena indicate il lavoratore può incorrere in sanzioni amministrative e pecuniarie. Con la sentenza della Cassazione si crea però l’importante precedente per cui il lavoratore può assentarsi dal domicilio nelle ore di reperibilità in caso di patologia dolorosa che renda urgente l’intervento del medico o del pronto soccorso.
In mancanzaa però di tale giustificazione l’assenza alla visita medica di controllo comporta delle sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia:
- La prima assenza alla visita fiscale comporta il non indennizzo della malattia per un massimo di 10 giorni di calendario;
- La seconda assenza comporta il non indennizzo del 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia;
- La terza assenza comporta il non indennizzo per il 100% dell’indennità dalla data della a visita di controllo non giustificata.