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Tfr e Tfs dipendenti pubblici: cambiano le rate e i termini di pagamento. Tutte le nuove regole
venerdì 6 giugno 2014, di
Con la circolare n.73 pubblicata oggi, 6 giugno 2014, l’INPS chiarisce le novità in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.
Vediamo dunque cosa cambia per il Trattamento di fine servizio e per il Trattamento di fine rapporto dei dipendenti statali
Rate
La legge n.147 del 27 dicembre 2013 estende le modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici e degli ex Enpas ed ex Inadale anche alle prestazioni di importo totale (lordo) superiore a 50mila euro e innalza a un anno il termine di pagamento delle suddette prestazioni "con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio."
Si sottolinea in particolare che per quanto riguarda le cessazioni dal servizio stabilite a partire dal 1° gennaio 2014 e riferite ai dipendenti che hanno maturato i requisiti previdenziali a decorrere dalla stessa data, i Tfr e i Tfs vengono corrisposti:
- in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
L’Inps chirisce che per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013 invece Tfr e Tfs verranno così corrisposti:
- in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
- È appena il caso di rammentare che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.
Termini di pagamento
Per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsto si eleva a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr.
Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
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