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Termini d’accertamento 2017, quando sono nulli gli atti notificati?
lunedì 30 gennaio 2017, di
Termini d’accertamento 2017: quando non hanno effetti gli atti notificati e quando invece sono da ritenersi validi? Come noto, un atto che viene notificato fuori dai termini di legge è considerato nullo e, dunque, privo di effetti.
Un concetto che sarebbe opportuno fissare bene a mente in questa parte iniziale d’anno visto e considerato che lo “scavallamento” del 31 dicembre 2016 porta in dote la conseguenza di aver condotto fuori termine e, dunque, soggetti a decadenza, tutti quegli accertamenti in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap, che vengono notificati in questi giorni in riferimento all’anno 2011 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, o relativi al 2010 in caso di dichiarazione omessa.
Ecco alcune date utili in merito a termini di accertamento 2017, ovvero accertamenti fino al 2015 e dal 2016.
Accertamenti fino al 2015
Ricordiamo dunque che per quanto concerne le imposte sui redditi, Iva e Irap, è necessario che per tutti i periodi precedenti il 2016, gli accertamenti debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, limitatamente ai casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
Si tenga anche conto che la decadenza dei termini non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario.
In riferimento ai termini, ricordate altresì che affinché la notifica si intenda perfezionata vale sempre la regola del doppio binario: per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate vale pertanto la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, mentre per il destinatario vale sempre la data di ricezione dell’atto.
Accertamenti dal 2016
Per quanto invece concerne gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, è previsto che gli accertamenti debbano essere notificati entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione, invece, l’accertamento può essere notificato in termini più lunghi, ed entro e non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.
Integrazione
Ricordiamo infine che i contribuenti possono sempre integrare le dichiarazioni entro il termine per l’accertamento (nelle indicazioni temporali che sopra abbiamo avuto modo di riassumere), correggendo così gli errori e le omissioni, e comprese anche quelle che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o debito e credito di imposta.