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Tassazione rendite al 26% al via. Per l’affrancamento c’è tempo fino al 30 settembre, ma solo per i regimi amministrati

domenica 29 giugno 2014, di Vittoria Patanè

Tra due giorni scatterà l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. Dal 1°luglio infatti, azioni, obbligazioni, conti correnti, conti deposito ecc. saranno soggetti ad un’aliquota pari al 26% dal 20% precedente,

Una vera e propria stangata che colpirà i piccoli risparmiatori italiani. Per conoscere nel dettaglio quali sono i titoli coinvolti, leggere qui.

C’è però un modo per salvarsi, o per lo meno per mettere al sicuro i risparmi maturati nel passato. Tramite un meccanismo chiamato affrancamento, consistente in una sorta di "cessione figurativa", si può applicare la precedente aliquota (20%) sui guadagni calcolati in base al prezzo in vigore al 30 giugno 2014. Questa operazione permetterà all’investitore di mantenere il titolo nel portafoglio e di continuare l’investimento senza vendere e ricomprare nulla.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Affrancamento: chi non può usufruirne?
I contribuenti possono affrancare plusvalenze, minusvalenze e altri redditi di natura finanziari presenti in stato latente e non realizzati alla data del 30 giugno 2014.

Sottolineiamo che è un meccanismo facoltativo che avviene tramite l’esercizio di una opzione e va direttamente richiesto alla propria banca.

Le attività finanziarie in regime gestito e quote di fondi comuni d’investimento italiani ed esteri diversi da quelli immobiliari non possono usufruire dell’affrancamento poiché esse sono già regolate dal regime transitorio.

Idem per quanto riguarda i titoli di Stato italiani ed esteri inclusi nella white list, i titoli sovranazionali ed equiparati e i titoli degli enti territoriali white list, poiché essi sono soggetti ad un’aliquota del 12,5%.

Affrancamento: chi può usufruirne?
L’affrancamento può essere esercitato:

  • dalle persone fisiche
  • dagli enti non commerciali per le attività non detenute nell’esercizio d’impresa,
  • dalle società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Per i soggetti non residenti esso può essere utilizzato solo in caso di detenzione in Italia di partecipazioni non qualificate non black list e di altri titoli o contratti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, quando risiedano in Stati non white list che non abbiano con l’Italia convenzioni che escludano la tassazione dei capital gain.

Regime dichiarativo
I soggetti in regime dichiarativo devono affrancare obbligatoriamente i titoli e gli strumenti detenuti al 30 giugno 2014, prendendo in considerazione le minusvalenze realizzate e non compensate alla medesima data.

Regime amministrato
I soggetti in regime amministrato devono comunicare la scelta dell’affrancamento al proprio intermediario entro il 30 settembre 2014. Il meccanismo è valido per tutti i titoli posseduti al 30 giugno e alla data d’opzione. Verranno dunque affrancate, per ogni titolo, le quantità minori fra quelle esistenti al 30 giugno e quelle esistenti alla data dell’opzione e i maggiori valori affrancati saranno aggiunti al costo medio di quelli esistenti alla data dell’opzione. Gli intermediari verseranno l’imposta entro il 16 novembre 2014.

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