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Studi di settore: le novità della circolare 20/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate
martedì 8 luglio 2014, di
Con la pubblicazione della circolare n. 20 del 4 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, fornisce alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore ed in particolare sull’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2013, sia dal punto di vista procedurale che procedimentale.
Le principali novità per gli studi dell’anno 2013
Il primo elemento di novità riguarda la pubblicazione di due provvedimenti Ministero dell’Economia e delle Finanze: il decreto 23 dicembre 2013 ed il decreto 24 marzo 2014. Con il primo, sono stati apportati i correttivi a 69 studi di settore e sono stati approvati cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, mentre, con il secondo, sono state approvate le integrazioni agli studi di settore esistenti necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, sempre valide a partire dal periodo d’imposta 2013.
Inoltre, l’Agenzia evidenzia alcune fattispecie specifiche per le quali gli studi di settore approvati non si applicano. Si tratta:
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
In tali ipotesi si ricorda che risulteranno applicabili i parametri di cui alla legge n. 549/1995.
Tra i principali aspetti analizzati nella circolare, i più interessanti riguardano l’aggiornamento dell’analisi sulla territorialità, le novità in tema di modulistica e di applicazione del software di supporto Gerico 2014. Non ultimo, l’Agenzia fornisce anche alcune importanti precisazioni circa l’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore ai fini accertativi.
Revisione congiunturale
Il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2014 ha previsto che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo d’imposta 2013 tengano conto di 4 tipologie di correttivi:
- modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;
- correttivi specifici per la crisi;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali individuali.
In particolare, gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel 2013 ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come eventualmente modificata a seguito dell’applicazione del correttivo di cui al punto primo. In sostanza, si tratta di correttivi analoghi a quelli applicati al periodo d’imposta 2011 e 2012.
Utilizzo retroattivo degli studi di settore in fase accertativa
Altro aspetto di particolare interesse trattato nella circolare è il divieto di applicazione retroattiva a favore del contribuente per gli studi di settore oggetto di evoluzione nel 2013. Infatti, l’Agenzia precisa che tenuto conto delle profonde modifiche delle condizioni economiche verificatesi nel corso degli ultimi anni a causa degli effetti della recente crisi economica, si ritiene che gli studi di settore evoluti per l’anno 2013, analogamente a quanto già previsto per le annualità 2012 e 2011 non possano essere utilizzati, in contradditorio, per rideterminare la pretesa tributaria a favore del contribuente. Tale possibilità, è invece consentiva, senza considerare le modifiche apportate dai correttivi anticrisi, per la rideterminazione della stima relativa al 2011 dal momento che la base dati utilizzata per elaborare l’evoluzione degli studi 2013 fa riferimento a tale annualità.