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Start up: al via l’iscrizione al Registro delle Imprese. Ecco la guida
giovedì 3 gennaio 2013, di
Il 2013 sarà, per l’Italia, l’anno delle start up. Con l’approvazione del decreto sviluppo bis e gli incentivi che esso prevede per le società innovative e gli incubatori, il Governo ha cercato di porre delle basi solide per la creazione di nuove imprese volte a far ripartire l’economia del nostro Paese.
La Camere di commercio e il Ministero dello Sviluppo economico hanno diramato le prime linee guida per consentire l’iscrizione al Registro delle Imprese per queste società innovative.
Non c’è ancora il decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda, ma la procedura per l’iscrizione sembra già chiara.
E allora vediamo cosa bisogna fare per iscrivere la propria impresa nell’apposito registro istituito per le STI.
Un registro speciale per le start up
Camere di commercio e Ministero dello Sviluppo economico hanno istituito una sezione “speciale” (alternativa a quella “ordinaria” preesistente) del Registro delle Imprese destinata esclusivamente alle start up. L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere ai benefici destinati alle imprese innovative, introdotti dall’articolo 25, legge 17 dicembre 2012 numero 221 di conversione del decreto sviluppo bis.
Secondo la guida, la STI può essere iscritta in entrambe le sezioni del Registro (ordinaria e speciale) a condizione che essa risulti una società “attiva”.
Per procedere all’iscrizione si dovrà richiedere, oltre al solito modello S1, tipico della registrazione ordinaria, anche il modello S5, usato di solito per pubblicizzare l’inizio, la modifica o la cessazione di un’attività, ma che verrà transitoriamente utilizzato per le società innovative.
Se invece si dovrà iscrivere al Registro una società “inattiva”, basterà registrarsi nella sola sezione ordinaria, richiedendo il modulo S1.
La bipartizione è stata resa necessaria dalla volontà di riconoscere i benefici solo a realtà effettivamente operanti. Infine bisogna sottolineare che le start up possono essere sia società di nuova costituzione che società già esistenti.
Iscrizione al Registro di una società nuova
Coloro che creeranno una nuova società dovranno seguire il seguente iter:
- presentare una domanda d’iscrizione in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione unica al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
- iscriversi alla sezione ordinaria e a quella speciale del Registro;
- al momento dell’iscrizione nella sezione speciale non sarà dovuto nessun pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo. Per la stessa domanda non sono richieste spese aggiuntive;
- l’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione, in caso contrario, non si potrà richiedere l’iscrizione nella sezione speciale e non si potrà godere dei benefici che essa comporta.
Iscrizione al registro di una società già costituita
Per le società già costituite si dovrà seguire la seguente procedura:
- presentare una domanda d’iscrizione in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione unica al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
- aggiungere all’iscrizione ordinaria effettuata in precedenza, quella per l’apposita sezione speciale destinata alle STI (l’iscrizione è gratuita).
- Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge avranno tempo 60 giorni dalla suddetta data per depositare presso il registro l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti necessari e il modello S5 richiesto per la sezione speciale.
Le imprese dovranno infine presentare all’interno dei modelli tutte le informazioni necessarie riguardanti la propria società innovativa. Tali informazioni dovranno poi essere aggiornate ogni sei mesi.