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Stangata per le sigarette elettroniche nel 2014?
giovedì 5 dicembre 2013, di
Secondo l’Agenzia Public Policy sarebbe pronto il decreto attuativo, ne è già stata annunciata la pubblicazione nei prossimi giorni sulla G.U., delle nuove norme sulla tassazione e la vendita delle sigarette elettroniche, altra sfera su cui il Fisco allunga le mani.
Nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità 2014 è saltata la proposta di Gian Carlo Sangalli (PD), che stabiliva la riduzione della tassazione sui liquidi delle sigarette elettroniche dal 58,5% al 25% e, quindi, dal 1 gennaio 2014 si annunciano novità poco gradite: arriva una bella stangata.
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In sostanza, dal 1 gennaio 2014 dovrebbero entrare in vigore le disposizioni previste dal decreto-legge n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013. Secondo l’art. 11, comma 22, sull’Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, dal 1 gennaio 2014:
"i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico".
Inoltre la vendita di questi prodotti verrà subordinata all’autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso degli stessi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.
La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame, e i relativi adempimenti amministrativi e contabili, sarà disciplinata proprio dal decreto in dirittura d’arrivo del MEF (in realtà atteso già dal 31 ottobre, quindi in netto ritardo).
I prezzi praticati dai commercianti autorizzati (così come le variazioni, rialzi o ribassi) dovranno essere comunicati a Dogane-Monopoli e approvati dall’amministrazione finanziaria entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per poi essere pubblicati sul sito dell’Agenzia.
Le imposte sulle sigarette elettroniche, sulle ricariche e i pezzi di ricambio dovranno essere versate dal soggetto autorizzato, che deve certificare in appositi registri, conservati per dieci anni ed esibiti in caso di controlli dell’amministrazione finanziaria, tutte le operazioni, tramite Modello F24 accise, entro la fine del mese se la commercializzazione è avvenuta nei primi 15 giorni o entro i 15 giorni del mese successivo se è avvenuta nella seconda parte del mese precedente.