Home > Altro > Archivio > Saldo IMU e TASI 2014: la guida per il calcolo e consigli per il versamento (…)
Saldo IMU e TASI 2014: la guida per il calcolo e consigli per il versamento entro il 16 dicembre
martedì 25 novembre 2014, di
Nel groviglio di scadenze che caratterizza il sistema fiscale italiano siamo di nuovo arrivati al momento delle tasse sulla casa: entro il 16 dicembre prossimo milioni di italiani sono chiamati al versamento del saldo di IMU e TASI.
Neanche il tempo di riprendersi dall’acconto TASI di ottobre, di cui tanto si è parlato, ed ecco che è di nuovo tempo di pagare. Vediamo insieme quali sono i versamenti da effettuare e con quali regole. Intanto ricordiamo che i comuni avevano tempo per pubblicare le aliquote IMU e TASI per il 2014 entro lo scorso 18/09/2014 e che queste sono disponibili presso il sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TASI
Per quanto riguarda la TASI, devono versare la seconda rata entro il 16 dicembre tutti possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili, sia coloro che hanno già pagato l’acconto a giugno o ad ottobre, sia coloro che non hanno pagato l’acconto e che quindi saranno chiamati a versare la tassa comunale sui servizi indivisibili in un un’unica soluzione, applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario (in caso di locazione o comodato ad esempio), l’occupante è chiamato a versare la TASI nella misura deliberata dal comune, in ogni caso compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta complessivamente dal proprietario.
Ricordiamo che il presupposto oggettivo per il pagamento della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati o aree edificabili, comprese le aree pertinenziali e accessorie dei fabbricati e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva. Aspetto importante, riguarda il fatto che sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.
Tra le tipologie di fabbricati maggiormente interessata dalla TASI vi sono le abitazioni principali dei contribuenti, ovvero le abitazioni in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7). Per abitazione principale si intende anche la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Oltre a questo caso, spesso sono gli stessi comuni, che nelle loro delibere decidono di assimilare ad abitazione principale, alcuni fabbricati, come il caso più frequente della casa posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero.
La legge prevede poi anche una serie di esenzioni per il calcolo della TASI, come quella relativa agli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Inoltre, come sempre, ampia libertà in materia è lasciata ai comuni, per decidere ulteriori casi di esenzione dall’imposta. Per questo motivo, è di fondamentale importanza andare a visionale le aliquote comunali approvate e, se necessario, leggersi anche il regolamento comunale, dove sono spiegate tutte le agevolazioni concesse e le aliquote da applicare.
Per calcolare la TASI occorre prima di tutto determinare la base imponibile, costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile (es. 160 per gli immobili della categoria A, tranne A10, 80 per la categoria A10 e D5, ecc). Sul valore così ottenuto andrà applicata poi l’aliquota di riferimento. Una volta ottenuta l’imposta questa sarà la base per il calcolo del saldo da versare, in quanto questo sarà dato dalla differenza aritmetica tra l’ammontare dell’imposta annuale e quanto versato in sede di acconto.
Fate attenzione, in quanto non è detto che l’importo che dovrete pagare a titolo di saldo sia uguale a quello versato per l’acconto. Infatti i comuni potrebbero aver variato le aliquote di calcolo rispetto a quelle già pubblicate in sede di acconto, rendendo questo tipo di confronto del tutto vano. Inoltre, per i comuni che non hanno deliberato entro il 18/09/2014 si applicherà l’aliquota standard del 1 per mille.
La TASI deve essere versata con modello F24 o con bollettino postale, da pagare alla posta o in banca. Il codici tributo da utilizzare sono:
- “3958” denominato “TASI su abitazione principale”;
- “3959” denominato “TASI per fabbricati rurali”;
- “3960” denominato “TASI per le aree fabbricabili”;
- “3961” denominato “TASI per altri fabbricati”..
E’ bene ricordare che in base alle nuove regole per il versamento dei modelli F24, se l’importo supera i 1.000 euro il versamento dovrà avvenire esclusivamente con canali telematici, home banking oppure i servizi Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Se invece l’F24 è a saldo zero a seguito di compensazione, allora il versamento dovrà avvenire esclusivamente servendosi dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.
IMU
Per quanto riguarda l’IMU sono chiamati al versamento dell’imposta soltanto i proprietari di abitazioni principali considerate di lusso, ovvero quelle appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (palazzi storici) e A9 (castelli), i proprietari di seconde case, aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati rurali e immobili commerciali.
A differenza della TASI, l’IMU è dovuta soltanto dal proprietario dell’immobile e non anche dal soggetto detentore. Sono però soggetti al pagamento dell’IMU anche il titolare del diritto di uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. Inoltre è tenuto al pagamento anche l’ex coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di divorzio.
Come per la TASI sono esonerati dal pagamento gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per fini istituzionali, i fabbricati destinati a luoghi di culto e i fabbricati classificabili nella categoria E.
Il calcolo dell’IMU è speculare a quanto visto per la TASI con il solo accorgimento di utilizzare le aliquote previste dai comuni per questo tributo. E’ necessario prestare attenzione, anche in questa sede, al fatto che diversi comuni hanno modificato le proprie aliquote, motivo per cui bisognerà procedere ad un nuovo calcolo dell’IMU annua, e poi del saldo per il 2014.
L’unica novità degna di nota per l’IMU è proprio degli ultimi giorni e riguarda l’inclusione dei terreni nel calcolo dell’imposta. Infatti, gli unici terreni che continueranno a non pagare l’IMU sono quelli agricoli situati nei comuni che si trovano ad oltre 600 metri d’altezza. Mentre i terreni posti in comuni situati tra i 281 e i 600 metri pagheranno solo se posseduti da coltivatori diretti, mentre nei restanti comuni l’IMU sui terrei dovrà essere pagata da tutti.
Anche l’IMU deve essere versata con modello F24 o con bollettino postale, da pagare alla posta o in banca, con le stesse regole viste prima parlando di TASI. Il codici tributo da utilizzare sono:
- “3913” denominato “IMU su fabbricati rurali”;
- “3914” denominato “IMU sui terreni”;
- “3916” denominato “IMU aree fabbricabili”;
- “3918” denominato “IMU altri fabbricati”.