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Ritardo treno? Rimborso sempre garantito. La nuova regola della Corte UE

sabato 28 settembre 2013, di Valentina Pennacchio

Ritardo treno? Il rimborso deve essere sempre garantito al viaggiatore, anche per “causa di forza maggiore”. La nuova regola l’ha stabilita la Corte UE di Lussemburgo, esaminando un contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca.

Secondo la Corte, considerando la normativa del trasporto ferroviario (regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), il viaggiatore che ha dovuto sopportare un ritardo pari o superiore ad un’ora ha diritto ad un rimborso parziale, pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti;
  • 50% nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.

Nel regolamento infatti non si prevede

“alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore”.

Causa di forza maggiore? Addio!

La sentenza della Corte farà felice tantissimi viaggiatori, spesso beffati da deroghe e cavilli burocratici e normativi. D’ora in poi non ci saranno più tempeste, suicidi, scioperi che tengano: rimborso sempre e comunque. Le nuove regole valgono per tutte le società ferroviarie europee e prescindono da qualsiasi motivazione, perché esiste una responsabilità oggettiva del vettore: occorre quindi

“compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta di una forma di compensazione finanziaria di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilità previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito”.

Viene quindi sciolto un problema interpretativo. Nonostante il diritto internazionale preveda l’esonero di responsabilità per il trasportatore (e quindi del rimborso) in caso di ritardo imputabile a causa di forza maggiore, la Corte UE ha precisato che il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario riguarda in via esclusiva il diritto del viaggiatore al rimborso nei casi di ritardo e/o soppressione di un treno.

I vertici di Trenitalia pare siano rimasti ammutoliti, è facile capire perché vista “l’efficienza” dei nostri treni, mentre le associazioni dei consumatori parlano di una vera e propria “conquista per i viaggiatori”.

Il Movimento Difesa del Cittadino, auspicando che questa forma di indennizzo venga estesa a tutti gli altri mezzi di trasporto, ha dichiarato soddisfatto:

“Non esiste più la cosiddetta causa di forza maggiore usata spesso come scusa per giustificare il ritardo del treno, considerato che oggi il 60% dei treni a lunga percorrenza e circa il 90% dei notturni arrivano a destinazione oltre l’orario previsto”.

D’ora in poi, dunque, occhi aperti perché come hanno dichiarato i giudici della Corte di Lussemburgo:

“Un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”.

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